
L’AZIONE LEGALE PER STRAINING
L‘IMPORTANZA DI LEGGERE LO STRAINING SOTTO LA LENTE SPECIALISTICA DELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO
Lo Straining: il grande “incompreso” nella pratica forense e nella giurisprudenza
Il 90% dei casi di persecuzioni sul lavoro non è ascrivibile al Mobbing, bensì allo Straining.
A distanza di 30 anni, prosegue la massiccia campagna di disinformazione intorno all’argomento del Mobbing e della conflittualità lavorativa in genere, venendo ad investire, anche la categoria dello Straining.
E’ una specie di “virus” che contamina tutta la prevalente pratica forense. Lo Straining, nato per descrivere una psico-dinamica con caratteristiche proprie e con effetti lesivi concreti e accertabili sul piano psicologico, viene privato di quella sua specificità tecnico-scientifica, non solo concettuale, ma anche lesiva, che il suo ideatore, Harald Ege, gli aveva conferito. Non si sa bene perchè viene ad essere diluito in concetti “wishy-washy” come “ambiente stressogeno” con la conseguente compressione di quell’ampio spazio di tutela che da quella specificità discende. La dinamica non viene letta per ciò che realmente è e quindi il danno non viene valutato e riconosciuto nella sua reale natura e proporzione. Insomma un’errata qualificazione conduce inevitabilmente a una sottostima, se non a un mancato riconoscimento, del pregiudizio subito.
Non solo, è nella corretta lettura tecnica della sequenza degli eventi, delle modalità organizzative, delle condotte e dei loro effetti che si fonda l’accertamento del nesso causale. Se la dinamica non viene analizzata con i dovuti criteri specialistici, il quadro eziologico perde coerenza: ciò che dovrebbe emergere come concatenazione causale può diventare una rappresentazione frammentata o ambigua.
A rimetterci quindi sono, prima di tutto, le vere vittime di Straining. Ma ci rimettono anche le vere vittime di Mobbing.
Un’errata qualificazione tecnica è una questione di metodo che ha una diretta ricaduta sulla tutela delle persone coinvolte, qualsiasi essa sia la dinamica. Il giudice decide sulla base del quadro tecnico ricostruito in giudizio; se tale quadro è viziato a monte da un’inadeguata lettura specialistica, l’errore si riverbera inevitabilmente sul ragionamento decisorio. Una qualificazione tecnica impropria orienta diversamente la lettura degli elementi probatori, del nesso causale e del danno.
La qualificazione dei fatti e delle dinamiche deve tornare ai criteri della psicologia del lavoro e a una rigorosa analisi specialistica fin dall’atto introduttivo del ricorso tenendo presente che una falla in tal senso si propagherà per tutti e 3 i gradi di giudizio.
Ecco i 5 macro equivoci che fanno da sfondo ad una prassi forense “zoppicante”:
- credere che solo invocando la tesi del Mobbing si abbia reali possibilità di ottenere giustizia ed il relativo risarcimento;
- confondere l’effetto con le azioni ostili, non quantificando adeguatamente la reiterazione delle azioni ostili (in altre parole: vengono qualificati “casi di Mobbing” casi privi di fatto del requisito fondamentale della sistematicità e della ripetitività degli atti); ⇥ Non a caso una delle 2 ragioni di rigetto massiccio dei ricorsi per Mobbing è proprio costituita della mancanza di prova di questo elemento oggettivo;
- pensare che lo Straining sia un semplice “ambiente stressogeno”;
- sottostimare la potenza lesiva e quindi il danno da Straining;
- affidarsi al potere di ri-qualificazione del giudice.
La prevalente pratica forense tende a difettare in quell’attività basilare, cosi fondamentale che è l’analisi psicologica del conflitto, omettendo di fornire un’adeguata contestualizzazione delle conseguenze lesive riportate dalle vittime e quindi del danno.
La comprensione e la valutazione di tali sviluppi e la valutazione del danno possono essere effettuati compiutamente solo in relazione ad un’attenta verifica del contesto eziologico (= la dinamica psico-sociale) che li ha generati (oltre che, naturalmente, in relazione alla risposta stressogena attivata nell’individuo) e della relativa potenza lesiva.
Demansionamento come strategia vessatoria: l’importanza di valorizzare lo Straining
Rispetto a una specifica dinamica, il demansionamento o per meglio dire il mutamento di mansioni prolungato sorretto da intento persecutorio, che molto spesso integra una fattispecie di Straining (e non di Mobbing), sul piano della strategia processuale si apre una questione di non poco conto: se incardinare la domanda come demansionamento quale atto tipico precisamente disciplinato dall’art. 2103 c.c. (cosi come modificato dall’art. 3 D.lgs n. 81/2015) oppure se ricorrere alla tesi “più impegnativa” dello Straining, invocando l’art. 2087 c.c..
Partiamo da alcuni dati certi:
- scegliere la prima strada equivale a non qualificare (tecnicamente) la dinamica per ciò che realmente è e quindi rinunciare ad intercettare
l’intera portata lesiva del fatto; - la prima strada prevede un lavoro istruttorio e probatorio alleggerito e (forse) un esito del giudizio più prevedibile;
- un demansionamento potrebbe essere oggettivamente legittimo ai sensi dell’art. 2103 cc, ma rientrare in una serie di atti che integrano un quadro vessatorio e dunque un illecito ex art. 2087 c.c..
Quindi qual’è il punto? Qualcosa che difficilmente emergerà in caso di consulenza legale superficiale. La scelta, in effetti, non è tra una strada “sicura” e una “azzardata”, ma tra una qualificazione del fatto riduttiva e una completa, aderente alla realtà dei fatti. La percezione di maggiore incertezza deriva da un difetto di supporto specialistico e di qualità in termini di approccio metodologico, che dovrebbe essere multidisciplinare (legale + psicologica-lavoristica), non dalla “debolezza” della tesi dello Straining.
Sostenere o perlomeno prendere in considerazione la tesi dello Straining (o del Mobbing), ricorrendo ad una consulenza tecnica pre-peritale, prima, e eventualmente, a una perizia, poi, dello psicologo del lavoro, significa garantire un percorso di assistenza alla vittima (e anche all’azienda che resiste) effettivamente orientato all’accertamento del danno e della sua eziologia. La vittima, quindi, e l’azienda che vuole costruire una difesa forte, hanno diritto ad acquisire questa consapevolezza.
La qualificazione tecnica come Straining non è un’opzione rischiosa in sè stessa: diventa fragile solo quando manca una rigorosa ricostruzione tecnico-specialistica della dinamica e dei suoi effetti (si veda Metodo Ege®). La sfida è solo saperlo ricostruire bene.
Ricordiamo che lo Straining non si esaurisce nella violazione dell’assetto delle mansioni, ma coinvolge una profonda dimensione psicologica della persona, oltre che la sua dignità professionale, oltre che il suo assetto esistenziale, oltre che talvolta la sua stessa salute psico-fisica.
L’atto demansionante, molto spesso, non è un atto neutro, né un atto meramente organizzativo, è atto intenzionale con un effetto stabile ed un obiettivo discriminatorio (si veda il concetto di “intento persecutorio” secondo Ege) ed è vissuto dal lavoratore come vero e proprio atto punitivo caratterizzato da un’alta carica lesiva.
Lo Straining, quindi, apre la strada ad un risarcimento che va ben oltre il danno professionale in senso stretto, per abbracciare un ampio danno non patrimoniale, e ad una strategia processuale che punta ad un risarcimento integrale del pregiudizio effettivamente subito. D’altra parte, cambia il baricentro del giudizio, che si sposta dalla violazione del contratto alla lesione della persona a 360°.
Se il legale si avvale del contributo dello psicologo del lavoro, è possibile:
- dimostrare l’intento persecutorio sotteso al demansionamento;
- chiarire come un atto anche singolo abbia generato una conseguenza lavorativa permanente e a sua volta uno “stress forzato“;
- strutturare in modo metodologicamente corretto l’accertamento del nesso causale tra dinamica lavorativa e danni.
