L’IDEATORE DELLO STRAINING

Dagli inizi…

Nel 2001, con l’introduzione del Metodo Ege®, e la sua applicazione al caso concreto, al 1° caso giuridico di Mobbing, il dott. Ege aveva permesso alle vittime di Mobbing l’accesso alla Giustizia e, non solo, potevano farlo con sicurezza grazie alla perizia del danno da Mobbing, un elaborato di vitale importanza, sviluppato sulla base dello stesso Metodo Ege® dal perito psicologo del lavoro, e destinato a suffragare le loro richieste di risarcimento danno.

Da quel momento, qualsiasi indagine di Mobbing venne effettuata da parte del dott. Ege applicando il proprio Metodo e di li a pochi anni realizzò la più significativa raccolta dati, per il tramite dell’Associazione Prima ed iniziata nel lontano 1998, ed estratta da quella che fu la prima e più vasta ricerca empirica del fenomeno Mobbing.

Il campione analizzato era composto da ben 3000 persone, che si dichiaravano vittime di Mobbing, analizzate con l’ausilio di uno specifico questionario di rilevazione del Mobbing, denominato “Lipt modificato”, divenuto poi “Lipt Ege Professional”.

Le aspettative del dott. Ege furono non solo furono confermate, ma ampiamente superate: i numeri parlavano chiaro. Sin dall’inizio era abbastanza sicuro che molti casi non rientrassero affatto nel Mobbing, ma non si aspettava numeri così sorprendenti.

Solo il 20% – uno su cinque per intenderci – di tutti i casi di presunto Mobbing potevano oggettivamente essere ascritti al Mobbing sulla base dei 7 parametri tassativi del suo Metodo, il Metodo Ege®, il resto no.

La maggioranza dei casi difettava essenzialmente del parametro della frequenza delle azioni ostili, ovvero della sistematicità, caratteristica distintiva del Mobbing.

La ricerca del dott. Ege, in effetti, rappresentava a ben vedere una fotografia del marcato trend dei tribunali italiani a respingere le richieste di tutela delle presunte vittime di Mobbing.

Ma Ege andò ancora oltre.

…all’ideazione dello Straining

Nel 2004, giunse così all’ideazione dello Straining, oggi ampiamente riconosciuto da una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, accendendo i riflettori su quelle situazioni problematiche, molto comuni negli ambienti di lavoro, nelle quali si distingue chiaramente una singola azione avente la capacità di produrre una ripercussione permanente.

L’intuizione di teorizzare lo Straining fu straordinaria poiché colmò un enorme e grave vuoto di tutela per tutte quelle vittime, le vittime di Straining, che non avrebbero potuto ottenere giustizia invocando la tesi del Mobbing per la mancanza di sistematicità delle condotte vessatorie.

Il perimetro della tutela delle vittime di persecuzioni negli ambienti lavorativi venne esteso ben oltre i delimitati limiti del Mobbing avvalorando l’assunto che un conflitto, seppur non ascrivibile al Mobbing, poteva e doveva ricevere un’attenzione giuridica in presenza di altre specifiche circostanze gravi e rilevanti, come la potenza lesiva delle condotte.

Il salto dunque fu quantico in termini di estensione di quel perimetro.

Deve essere molto chiaro che, prima di introdurre lo Straining, le situazioni che non rientravano nei parametri del Mobbing non erano neanche contemplate nonostante fossero conflitti che creavano danni ingenti almeno quanto quelli prodotti dal Mobbing o anche più gravi.

Nonostante fosse stato il promotore della diffusione di conoscenza e della notorietà del Mobbing in Italia, Ege capì anche che bisognava andare ”oltre il Mobbing”.

Aveva compreso che le vessazioni sul posto di lavoro potevano assumere anche forme diverse dal Mobbing e che:

  1. dovevano essere definite con la stessa precisione con la quale era stato definito il Mobbing,
  2. dovevano essere accertate con lo stesso rigore scientifico con cui venivano accertate le situazioni di Mobbing, quindi con il Metodo Ege®, l’unico in grado di garantirlo.

Così, dunque, è avvenuto anche per lo Straining.

La stampa, naturalmente, non tardò ad interessarsi allo Straining.

Definizione di Straining: l’unica che può ritenersi valida

Così come per il Mobbing, anche per lo Straining, Ege ha elaborato una definizione completa:

Con il termine Straining si intende una situazione di Stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo Straining (strainer). Lo Straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante”. (Harald Ege)

In quanto definizione prodotta dal suo ideatore, è l’unica naturalmente che può ritenersi valida.

La prima sentenza di Straining

Il riconoscimento a livello giuridico dello Straining avvenne per la prima volta con la sentenza nr. 286/15 del 21/05/2005 emessa dalla Giudice Bertoncini del Tribunale di Bergamo, in accoglimento delle conclusioni del dott. Ege, incaricato, in quella sede, di prestare la consulenza tecnica d’ufficio.

L’esame peritale del caso venne effettuato proprio tramite la verifica dei 7 parametri del Metodo Ege® esitando nell’accertamento dello Straining, in luogo del Mobbing, come invece era stato erroneamente prospettato dalla parte ricorrente, la cui tesi, quindi, venne respinta.

Nuovamente il dott. Ege aveva contribuito ad aprire un ulteriore varco per le vittime di persecuzioni sul posto di lavoro, le quali, da quel momento, potevano invocare la tutela giuridica anche a titolo di Straining, in alternativa al Mobbing (con il fondamentale sostegno, naturalmente, della perizia specialistica dello psicologo del lavoro), caratterizzato da un raggio di azione molto più circoscritto.

Nuovamente fece la storia della giurisprudenza delle condotte moleste in ambito lavorativo.

Analisi dello Straining nella prassi giurisprudenziale: le FAKE NEWS dello Straining

Sono passati più di 20 anni da quella sentenza con la quale venne affermata la rilevanza giuridica dello Straining. Di strada ne è stata fatta.

Le applicazioni giurisprudenziali degli ultimi anni evidenziano senz’altro una sensibilità notevolmente accresciuta del legislatore e delle autorità giudicanti, rispetto al passato, in materia di tutela della salute psichica dei lavoratori. Ciò è senza dubbio positivo.

Ma come ogni trend, se portato all’eccesso, comporta, inevitabilmente, a lungo andare, pericolosissime distorsioni.

Esattamente come il trend (ancora purtroppo oggi in atto) di abusare della parola “Mobbing” per richiamare qualsiasi difficoltà interpersonale o qualsiasi fenomeno di conflittualità lavorativa, di ogni ordine e grado, è seguito un altro trend, ovvero quello di un ricorso anomalo e sistematico dell’istituto in sede giudiziale.

Ciò ha comportato di rimpallo una deviazione nella prassi giurisprudenziale a negare in modo altrettanto sistematico e quasi aprioristico la tutela.

Cosa sta succedendo oggi per lo Straining? Qualcosa di analogo. Analizziamolo.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un uso improprio della parola “Straining” nelle aule di giustizia ed uno scollamento del diritto vivente dalle indicazioni della scienza psicologica applicata ed un suo sostanziale svuotamento concettuale.

In particolare, il diritto vivente ha prodotto una metamorfosi della categoria dello Straining: da fantomatico “Mobbing attenuato” (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977; Cass. 4 novembre 2016, n. 3291) è divenuta, nei tempi più recenti, una semplice disfunzione organizzativa ambientale.

Tutta la sua pregnanza lesiva, così intimamente interconnessa all’intento persecutorio (che, ricordiamolo, contraddistingue, oltre al Mobbing, anche lo Straining), scompare nel generico e “nebuloso calderone” dell’”ambiente stressogeno“, o dello “stress occupazionale” o dello stress-lavoro correlato. Così pure la responsabilità dello strainer si dissolve.

Alla parola “Straining” è stato, inspiegabilmente, sottratta la capacità di descrivere quella specifica realtà fenomenica osservata sul piano della psicologia del lavoro, per la quale la parola era stata appositamente coniata dal suo ideatore, Harald Ege.

A parte il paradosso di principio di cambiare il significato di una parola con il legittimo disappunto di quest’ultimo, quale sorte si intravede all’orizzonte per le vittime di Straining (inteso nella sua accezione originaria)? Quale sarà il prossimo passaggio di quella metamorfosi?

Il punto è che questa prassi giurisprudenziale, di fatto, dissimula una “desensibilizzazione” nei riguardi delle manifestazioni più estreme e più gravi delle disfunzioni psico-sociali di natura lavorativa ed una “banalizzazione”, quasi una spersonalizzazione, di quelle esperienze nelle quali viene proprio estrinsecata una vera e propria forma di violenza psicologica.

Non dimentichiamolo mai: le persecuzioni e le discriminazioni, incluse quelle attuate nei luoghi di lavoro, sono forme di violenza ed abuso psicologici gravissime.

Mobbing e Straining sono forme di violenza psicologica.” (Harald Ege)

E ciò produrrà, anzi sta già producendo, esattamente come accaduto per il Mobbing (e cosa succederà alla molestia sessuale??), un’alterazione della percezione giuridica e forense della straordinaria potenza lesiva di queste esperienze.

Le medie risarcitorie irrisorie, ne sono un chiaro sintomo.

La posizione di Ege al riguardo è molto chiara e prende la forma di un vero e proprio invito:

  • Agli operatori del diritto, la “voce” delle vittime, nonché gli unici possibili promotori di quella che può essere una rivoluzione per ristabilire l’ordine naturale delle cose, a non rinunciare mai a esibire, con tutti i mezzi possibili, la natura e la gravità di quelle condotte, quali sono quelle di natura persecutoria/discriminatoria, così profondamente lesive di diritti fondamentali delle persone che rappresentano (ricordiamolo: Mobbing e Straining sono “qualificazioni superlative” di una condotta illecita). Ciò è possibile solo riconoscendo lo psicologo del lavoro come proprio partner tecnico imprescindibile. Altrimenti un ristoro effettivo e completo per i suoi assistiti resterà sempre una chimera.
  • Alle vittime di Mobbing e alle vittime di Straining, a non rinunciare mai a far valere i propri diritti cosi gravemente violati in nome di esperienze così devastanti, e ad accertare sempre la natura delle dinamiche vissute e l’entità dei danni subiti per mezzo di professionisti realmente qualificati.

Mobbing e Straining nascono e si distinguono come categorie omogenee e come gravissime forme di aggressione alla sfera psicologica degli individui e, pertanto, debbono continuare a godere di un proprio autonomo spazio di tutela nel diritto vivente.

Il diritto deve accorrere laddove la coscienza sociale lo richiede.

L’appello del suo creatore, Harald Ege:

Solo recependo lo Straining come veramente è, potrebbe essere aperto quell’enorme varco di tutela che volevo aprire quando l’ho introdotto ben 22 anni fa, e ciò può avvenire solo se alla figura dello psicologo del lavoro sia riconosciuto un ruolo fondamentale nel processo del lavoro, come primo Consulente Tecnico del Giudice e come primo Consulente Tecnico di Parte”. (H. Ege)

Sapete quali sono le 3 più grandi FAKE NEWS riguardo allo Straining? …
  1. Lo Straining è “Mobbing light” o ”Mobbing attenuato”!
  2. Lo Straining è un “ambiente stressogeno”!
  3. Nello Straining non c’è un intento persecutorio!

Prima pubblicazione ufficiale sullo Straining

La definizione dello Straining venne pubblicata per la prima volta nel saggio “Oltre il Mobbing. Straining, Stalking, e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro”, H. Ege, FrancoAngeli, Milano, 2005.

Tale edizione è stata riaggiornata nel 2023 con il titolo: “Oltre il Mobbing. Straining, Stalking, Whistleblowing, Smaining e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro”, H. Ege, FrancoAngeli, Milano. In tale edizione venne ufficializzata anche l’introduzione dello “Smaining”.

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