LA PERIZIA BASATA SUL METODO EGE®

Riconoscere il Mobbing e lo Straining: e’ un problema

Chi può trattare Mobbing, Straining e Stress Lavoro-Correlato? Facciamo il punto

Il problema più grande quando una vittima di Mobbing o di Straining attiva una causa legale per Mobbing o per Straining al fine di ottenere un risarcimento danni è dato dalla difficoltà di dimostrare se si tratta realmente di un caso di Mobbing ed il nesso causale tra i danni presenti ed il conflitto avvenuto sul posto di lavoro.

Qualsiasi legale avveduto manifesterà questa preoccupazione, oltre naturalmente rispetto alla reperibilità delle prove, aspetto importantissimo.

Le statistiche riportate al 2022, in fatto di ricorsi rigettati (60%), convaliderebbero la fondatezza di una tale consapevolezza (si veda “Violenza e molestie nel mondo del lavoro. Un’analisi della giurisprudenza del lavoro italiana” di D. Tambasco, ILO, 2022).

D’altra parte, le statistiche recentissime, seppur riferibili ad un intervallo di tempo assai esiguo (ci si riferisce all’anno 2024), sembrano confermare una straordinaria apertura degli organi di giustizia, in particolare della Suprema Corte di Cassazione, rispetto ad una lettura estensiva dell’art. 2087 c.c. ed all’esigenza di una tutela compiuta della salute psichica, della personalità e della dignità dei lavoratori.

La percezione del problema dell’accertamento del Mobbing (o dello Straining), tuttavia, ruota sostanzialmente intorno ad una questione diversa: ad un grave equivoco di fondo, peraltro quanto mai banale, generato da una estesa disinformazione che interessa la tematica del Mobbing e della conflittualità lavorativa (e che persiste tuttora, dopo da tanti anni), e che a sua volta ha prodotto il protrarsi di una prevalente prassi forense alquanto gravemente viziata, “zoppa” e lacunosa.

Ora, se è vero che tale percezione palesa un’ammissione di base rispetto alla complessità dell’argomento “Mobbing” (o della materia della conflittualità lavorativa in genere), dall’altra parte non sembra indurre, paradossalmente, ad ammettere che forse tale particolarissima attività di accertamento, che la prevalente prassi forense è giunta a trascurare od omettere, rientra in una specifica area di competenza, diversa da quella legale e da quella medico-legale.

Non si sa per quale strano motivo è stato e viene tuttora dimenticato che il Mobbing, lo Straining e tutti i fenomeni affini sono materia per genesi, per definizione e dunque per profonda conoscenza, di quella scienza specifica che è la psicologia del lavoro.

Il recente D.Lgs. n.109 del 4 agosto 2023, sembra aver finalmente fatto riemergere, e imposto, questa verità lapalissiana, affidando esclusivamente ed espressamente alla competenza dello psicologo del lavoro le tematiche del “mobbing, stress lavoro correlatoecc”.

Ha sancito il principio di pertinenza della competenza in queste materie: l’accertamento tecnico è valido solo se svolto dall’esperto riconosciuto in materia ovvero lo Psicologo del Lavoro. Il conflitto organizzativo e lo stress lavorativo, in effetti, sono materie di competenza della psicologia del lavoro.

Di seguito 3 punti chiave in sequenza logica che derivano dalle premesse appena esposte:

  • La natura del Mobbing e dello stress occupazionale in tutte le sue forme è tecnico-specialistica, non prettamente giuridica per cui la loro comprensione e analisi richiede competenze specifiche in psicologia del lavoro, quindi …
  • Quando tali fenomeni producono danni giuridicamente rilevanti, la loro valutazione, in sede di azione legale, non può essere rimessa al solo giudizio giuridico, e naturalmente tantomeno alle dichiarazioni soggettive delle parti. L’analisi deve risultare da un accertamento tecnico di natura peritale condotto dal professionista preposto: lo Psicologo del Lavoro, quindi …
  • La persona danneggiata dal Mobbing o l’azienda che si ritenga ingiustamente accusata da un proprio dipendente dovrebbe avere la massima premura di incaricare e anche prontamente un professionista qualificato (psicologo del lavoro) per accertare la sussistenza del Mobbing o della situazione generativa dello stress lavoro-correlato o viceversa negarla. L’intervento dello Psicologo del Lavoro si articola in 2 momenti:
    • consulenza preliminare a scopo esplorativo e di orientamento volta ad appurare la rilevanza della problematica occupazionale sotto il profilo forense (prima di parlare di “diritti violati”, serve capire cosa è successo davvero);
    • rilasciodella perizia di parte, che rappresenta l’esito approfondito di questo accertamento. Costituisce il punto di raccordo tra la dimensione tecnico-specialistica dell’indagine psicologica e la sua valenza legale.

Le 6 ragioni per cui la perizia specialistica psicologica del lavoro e’ così importante

La perizia di parte è una relazione specialistica autonoma e separata dal ricorso del legale (cui sarà allegata) e dalla eventuale perizia medico-legale e deve essere redatta dallo psicologo del lavoro.

Ciò nel rispetto evidentemente di un principio di deontologia processuale e di ricerca della verità, come si è ampiamente argomentato e del principio di pertinenza della competenza, stabilito dal D.Lgs 109/2023, inteso a sancire la separazione tra ambito tecnico-specialistico e ambito giuridico, per cui l’analisi del conflitto non può essere contenuta nel ricorso.

Altre considerazioni importanti a corollario di tali principi:

  • la perizia può essere redatta solo dall’esperto (psicologo del lavoro) dotato della competenza pertinente all’oggetto della valutazione (il conflitto lavorativo);
  • agire senza perizia significa muoversi senza base tecnico-scientifica, contravvenendo allo spirito del D.Lgs 109/2023 che tutela la competenza specialistica e la qualità dell’accertamento tecnico;
  • la perizia precede il ricorso: prima si accerta il fenomeno poi si costruisce il ricorso sulla base della perizia (si veda la sezione dell’azione legale).

Perché quindi è cosi importante l’allegazione di una perizia specifica di Mobbing e di Straining?

  1. Identifica e analizza gli elementi costitutivi del Mobbing o dello Straining o del conflitto.
  2. Qualifica tecnicamente la condotta vessatoria, cioè analizza gli aspetti psico-dinamici e psico-sociali.
  3. Fa emergere la potenza lesiva della dinamica vessatoria in relazione alla risposta psicologica della vittima.
  4. Analizza il nesso causale esistente tra i fatti (il conflitto) ed i danni conseguenti, quale presupposto imprescindibile di qualsiasi richiesta di risarcimento danni. Si tratta di una causalità tecnico-psico-organizzativa (argomento approfondito nella sezione dedicata all’azione legale) ⇥ Se lo psicologo del lavoro è il professionista deputato ad accertare la dinamica ovvero il Mobbing, ovvero la genesi del danno, allora ne consegue logicamente che egli accerta anche il nesso causale tra condotte e danno. L’accertamento del nesso causale, infatti, richiede necessariamente la verifica del conflitto. Il conflitto è il contesto, la “cornice” entro la quale si colloca la vicenda lavorativa ed a cui si riconnettono i danni della vittima.
  5. Valuta e quantifica il danno da Mobbing/Straining (incluso il Doppio-Mobbing), che è un dannocomplesso di natura prevalentemente psicologica in cui spicca il profilo esistenziale e quello morale.
  6. Pone in evidenza gli aspetti personologici della vittima in relazione al profilo di danno psicologico reattivo mediante l’uso di strumenti psico-diagnostici.

Nei casi di Mobbing e di Straining, se il danno esistenziale ed il danno morale sono sempre presenti, non lo è, invece, il danno biologico.

Sebbene l’interpretazione della psico-dinamica costituisca il primo step fondamentale, un’attività centrale, purtroppo, resta, ad oggi, un’attività estremamente sottovalutata e privata di una propria rilevanza processuale.

La perizia psicologico-lavoristica si pone come risorsa imprescindibile a sostegno dell’azione legale fornendo le evidenze tecniche necessarie a sostenere i fatti vessatori oggetto di causa.

E la perizia medico legale?

La perizia medico legale ha l’unico scopo di stabilire e quantificare il danno biologico, ovvero deve verificare se le condizioni di alterazione funzionale hanno prodotto una compromissione biologica (un danno alla salute in senso medico-legale).

Se è vero che la causalità si struttura a livello tecnico-organizzativo e psico-sociale (dinamiche, pattern persecutori, intenzionalità, sistematicità, lesività della condotta) e non clinico, il medico legale non partecipa alla valutazione del nesso di causalità in senso stretto, ma effettua una verifica di compatibilità e congruità clinico-biologica relazionandola alla causalità già accertata a monte dallo psicologo del lavoro.

Ne deriva che:

  • l’ intervento del medico legale non “crea” un nuovo nesso casuale ma valida e completa la catena eziologica già tracciata dallo psicologo del lavoro, nei limiti della propria competenza;
  • la perizia medico legale segue alla perizia psicologico-lavoristica, ne è la conseguenza logica.

Come rendere debole un ricorso sotto il profilo dell’ allegazione e dell’ impianto processuale:

  • affidandosi solo alla perizia medico-legale si determina una vulnerabilità dell’allegazione, perché manca l’analisi della dinamica psico-sociale e lascia scoperto il nesso causale tecnico-psico-organizzativo ⇥ La controparte può eccepire che il danno dipenda da fattori extra-lavorativi o da conflittualità fisiologica;
  • un medico legale che tenta di valutare il Mobbing o il conflitto o lo stress lavoro-correlato in termini di genesi eccede la propria competenza, contravvenendo al principio di pertinenza della competenza stabilito dal D.Lgs 109/2023.

Rinunciare alla perizia psicologica del lavoro e puntare esclusivamente sulla perizia medico legale ha precise conseguenze.

Qualsiasi azione legale in ambito civile realizzata in assenza di un’analisi della psico-dinamica occupazionale, effettuata con i criteri tecnico-scientifici propri della psicologia del lavoro, sarà destinata all’insuccesso o comunque impossibilitata ad ottenere la massima efficacia. In pratica, si rinuncia a qualificare tecnicamente il processo vessatorio generativo del danno.

In cosa si distingue la perizia basata sul Metodo Ege®

Dopo aver introdotto il Metodo Ege® nel 2002, il dott. Ege capì che non poteva più prescindere dall’utilizzarlo in sede di valutazione peritale del danno da Mobbing, e più tardi anche per quella del danno da Straining, visto lo standard di altissima affidabilità che lo contraddistingueva.

Il rigore scientifico assicurato dalla sua metodologia era incontestabile ed i tribunali andarono a confermare la validità dei 7 parametri negli anni successivi.

La perizia basata sul Metodo Ege® è una relazione unica nel suo genere in quanto capace di assicurare un rigore tecnico-scientifico nell’accertamento della dinamica persecutoria, che emerge in tutta la sua evidenza, così pure tutta la sua potenza lesiva. Per questo rappresenta un’allegazione strategica preziosa, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, sia per la vittima che per l’azienda per il suo autorevole rigore.

Approfondisci di più sull’uso della perizia nell’ambito di un’azione legale per Mobbing e di un’azione legale per Straining.

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