SIGNIFICATO DI STRAINING

L’ORIGINE DEL CONCETTO E IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO IN ITALIA

Straining: un conflitto lavorativo distinto dal mobbing

Lo Straining è un concetto che fu introdotto nel 2004 da Harald Ege, psicologo del lavoro, per identificare una grave forma di persecuzione sul lavoro, una categoria a sé stante, assolutamente diversa dal Mobbing e dal semplice stress occupazionale.

Oggi è unanimamente riconosciuto dalla giurisprudenza italiana, anche se questa ha prodotto notevoli distorsioni.

Qualsiasi riformulazione dello Straining che si discosti dal suo significato e dai suoi scopi originari è fuorviante e razionalmente (oltre che deontologicamente) inaccettabile.
Nonché pericolosa: il risultato è quello di sminuirne la potenza lesiva, indebolire l’azione per ottenere giustizia e penalizzare le vittime di Straining sotto il profilo del risarcimento.
La qualificazione di un conflitto occupazionale come Straining deve avvenire entro le indicazioni concettuali ed i rigorosi parametri stabiliti dal suo ideatore, Harald Ege.

I 4 capisaldi dello Straining

  1. Lo Straining è, a tutti gli effetti, una persecuzione attuata sul posto di lavoro ed integra una discriminazione soggettiva. L’intento persecutorio costituisce elemento soggettivo di qualificazione dello Straining (7° parametro secondo Metodo Ege®).
  2. Lo Straining presenta una caratteristica distintiva: la bassa frequenza delle azioni vessatorie (una o poche azioni).
  3. Tali azioni vessatorie sono intenzionali e mirate verso una determinata vittima e devono essere in grado di produrre una conseguenza permanente per la vittima.
  4. Lo Straining, dunque, determina un danno di grave entità, risarcibile e spesso anche maggiore di quello prodotto dal Mobbing

In effetti, chi l’ha detto che la gravità di una persecuzione debba misurarsi unicamente in base alla frequenza delle azioni ostili?

Perché non deve considerarsi grave anche quella forma di persecuzione la cui ripercussione sulla vittima è permanente?

Di seguito la definizione completa di Straining fornita dal dott. Ege, enunciata per la prima volta nel suo testo “Oltre il Mobbing, Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro”, di Harald Ege, ed. 2005, Franco Angeli:

Con il termine Straining si intende una situazione di Stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo Straining (strainer).
Lo Straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante.” (Harald Ege)

I piu’ comuni errori di valutazione dello Straining: chi ci rimette sono le vittime

E’ possibile difendersi dal Mobbing?

Nel teorizzare lo Straining, il dott. Harald Ege ha voluto valorizzare 2 specifici aspetti della condotta vessatoria in ambito occupazionale:

  • l’aspetto della penetrazione ed incisività della condotta,
  • l’aspetto della ripercussione della condotta.

Ecco che qualsiasi distorsione concettuale o errata applicazione della categoria in ambito giuridico o nell’ambito della pratica forense ha prodotto e continua a produrre un disastroso effetto, alquanto paradossale: privarla di quelle caratteristiche peculiari che le sono state attribuite sulla base dell’osservazione della realtà.

Lo Straining, in poche parole, non è più Straining.

Tutto ciò ha conseguenze pratiche per le vittime di Straining in cerca di giustizia deviandole dal corretto approccio in sede di azione legale: una de-sensibilizzazione dell’opinione pubblica (inclusa quella delle istituzioni e delle aziende chiamate in causa per la gestione in via preventiva del problema) e degli organi giudicanti rispetto alla gravità ed alla portata lesiva del fenomeno.

Veniamo ai 3 macro equivoci che investono persistentemente lo Straining.

  1. La mancanza dell’accanimento e la bassa intensità persecutoria fa erroneamente sottovalutare i suoi effetti sulle vittime (e dunque l’entità del danno).
  2. Confondere lo Straining con il Mobbing. Un grande errore, in effetti, è quello di confondere l’effetto con le azioni ostili. Tale errore di valutazione li induce a qualificare come Mobbing un caso di Straining. L’errore deriva nella stragrande maggioranza da un lavoro inadeguato svolto in sede di raccolta anmenestica e dall’incapacità di separare gli elementi oggettivamente rilevanti della situazione dal substrato soggettivo.
  3. Confondere lo Straining con lo Stress occupazionale o con un generico “ambiente stressogeno“, trascurando il fondamentale parametro dell’elemento persecutorio.
La mancanza di sistematicità delle azioni ostili in una situazione di Straining può essere opportunamente rilevata da uno psicologo del lavoro, esperto di conflitto lavorativo.

Lo Straining presentato dal suo ideatore, Harald Ege …

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