
L’AZIONE LEGALE PER MOBBING
L’importanza della valutazione preliminare e di un approccio iper-specialistico
Il grande problema del contenzioso del lavoro per Mobbing (e per Straining)
Ma da dove si inizia davvero?
Il Mobbing non nasce come costrutto giuridico (e non è nemmeno una malattia). E’ una dinamica psico-sociale che si sviluppa sul luogo di lavoro. Pertanto, la sua natura non è clinica, né giuridica: è psico-organizzativa. In effetti, il Mobbing, e anche lo Straining, sono concetti della psicologia del lavoro.
Il Mobbing è una materia specialistica che diventa giuridicamente rilevante, un illecito giuridico, solo dopo essere stato tecnicamente accertato per mano di uno specialista. In effetti, la stessa Corte di Cassazione ne esclude un’ “autonoma rilevanza a fini giuridici” (una per tutte: Sent. Cass. n. 32598 del 14/12/25) E comunque, occorre dimostrare un danno e il nesso causale tra questo e la condotta eventualmente illegittima del datore di lavoro.
Se è vero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che Mobbing e Straining (ed intento persecutorio) possono essere riconosciuti indipendentemente dalla legittimità formale dei singoli atti datoriali, si deve desumere che, per il loro accertamento, si rende imprescindibile una lettura specialistica delle psico-dinamiche che vada oltre il mero dato giuridico. Proprio tali statuizioni palesano l’importanza della competenza psicologico-lavoristica per qualificare la presenza di una condotta vessatoria, offrendo al giurista un fondamento tecnico su cui innestare la valutazione forense (Cass. n. 32598/2025, Cass. n. 27865/2025 – Cass. Ord. 3822/2024 – Cass. n. 26684/2017 – Cass. n. 16580/2022 e ulteriori).
💡 Se si vive un’esperienza di terrorismo psicologico sul lavoro, le prime domande da porsi sono:
- “che cosa sta realmente succedendo”?,
- “a chi mi devo rivolgere?”
Un conflitto lavorativo è un’esperienza soggettiva complessa che necessita di essere accolta e compresa prima ancora di essere qualificata giuridicamente.
Dunque, prima ancora di pensare ad un’azione legale per Mobbing o di toccare gli elementi di diritto, è necessario accertare con molta cura la situazione che produce disagio o stress, l’effettiva esistenza del fenomeno persecutorio e dargli un nome.
Si tratta di distinguere tra un conflitto fisiologico da un conflitto psico-socialmente strutturato. E occorre affidarsi ad un esperto.
Lo psicologo del lavoro: il vero esperto ma… il grande assente!
Se il nesso causale rappresenta il fondamento dell’intera pretesa risarcitoria, allora la sua ricostruzione richiede un’indagine che rispetti una sequenza eziologica fondata su criteri scientifici e rigorosi.
Tale ricostruzione non può limitarsi ad un’accertamento clinico post-evento del danno, ma deve radicarsi in un’analisi tecnico-psico-organizzativa della dinamica del conflitto lavorativo, dalla quale si sviluppa l’intero meccanismo lesivo. Non solo, la sequenza eziologica deve essere ricostruita seguendo criteri scientifici solidi.
La genesi del danno si prospetta estremamente complessa. Si richiede un’analisi sistemica che integri una conoscenza delle strutture organizzative lavorative, delle dinamiche conflittuali e di quelle psicologiche da queste scatenate, al fine di valutarne il grado di impatto lesivo.
In questo contesto, l’unico professionista dotato della competenza specialistica necessaria per comprendere, analizzare e tradurre in termini peritali l’interazione tra conflitto, risposta psicologica individuale ed esito lesivo è lo psicologo del lavoro specializzato in materia di conflittualità lavorativa, con comprovata esperienza peritale-forense e dotato di un approccio metodologico coerente con le esigenze del diritto.
Principio di separazione tra ambito giuridico e ambito tecnico-specialistico: principi deontologici, D.Lgs 109/2023 e posizione della Suprema Corte di Cassazione
La valutazione tecnico-specialistica del Mobbing, condotta secondo i criteri e le conoscenze della psicologia del lavoro, non solo deve essere indipendente e separata dalla valutazione legale, in coerenza a chiari principi deontologici, ma anche preliminare a questa. In un secondo momento, quando siano stati accertati i suoi elementi oggettivi costitutivi e la sualesività, il conflitto può acquisire rilevanza giuridica e passare utilmente al vaglio giuridico dell’avvocato.
Lo psicologo del lavoro accerta il “che cosa” è accaduto, “come” e “cosa ha prodotto”. L’avvocato stabilisce “quali diritti” sono stati violati e “in che forma” tutelarli.
Il principio della pertinenza della competenza in materia di Mobbing (psicologo del lavoro) e di tutte le situazioni di stress lavoro correlato ed il principio di separazione tra ambito tecnico-specialistico ed ambito giuridico costituiscono non solo un presidio di correttezza deontologica, sono altresì previsti da una normativa in vigore: il D.lgs 109/23 che disciplina tutte le aree di competenza dei consulenti tecnici di ufficio, riconoscendo espressamente nel Mobbing una materia ad alta specificità tecnica.
Non solo, a più riprese, la stessa Corte di Cassazione ha richiamato la natura di “qualificazioni” tecniche delle categorie del Mobbing e dello Straining.
Dunque, il suddetto decreto e la Suprema Corte confermano un’impostazione di principio granitica ovvero che il Mobbing, per sua natura, non può essere trattato o qualificato solo sul piano giuridico.
Il Mobbing diventa oggetto di giudizio giuridico soltanto a seguito ed in forza di una verifica tecnico-scientifica da parte di un professionista qualificato (che non è il giurista e nemmeno il medico legale!) che ne ha verificato l’esistenza e il nesso causale con gli effetti sul lavoratore. Senza tale accertamento, la questione rimane priva dei presupposti tecnici necessari per assumere rilevanza giuridica.
Ed è solo nel momento della convergenza tra le due competenze, ugualmente essenziali, quella tecnico-specialistica e quella giuridica, che si realizzerà una lettura integrata e pienamente affidabile del caso capace di immettere la parte lesa in un percorso di tutela solido e realmente utile.
In effetti, il confronto tempestivo tra i due professionisti è il passaggio immediatamente successivo: è qui che si gettano le basi per una strategia di intervento massimamente efficace. Quest’assetto operativo non prevede una sovrapposizione di ruoli ma una corretta sequenza degli interventi professionali a garanzia di una serietà metodologica e deontologica.
In un’ottica moderna ed evoluta di assistenza legale, tra l’altro, orientata in modo autentico alla persona, quest’impostazione rappresenta anche un enorme valore aggiunto in termini di percezione della qualità del servizio offerto.
Lo psicologo del lavoro accoglie e contiene la componente emotiva del vissuto, offrendo al lavoratore non solo uno spazio di ascolto profondo (che solo uno psicologo può offrire!), ma anche l’opportunità di un colloquio qualificato perchè incentrato specificatamente sulla materia oggetto dell’accertamento forense.
Ciò consente non solo una piena comprensione del caso, ma anche di alleggerire l’intervento dell’avvocato da una gestione diretta dell’impatto emotivo, permettendogli di operare con maggiore lucidità e focalizzazione sugli prettamente giuridici.
💡Un lavoratore o una lavoratrice che sospetti o presuma di essere vittima di Mobbing o di Straining dovrebbe sempre concedersi la possibilità di avere un quadro della situazione e di comprendere appieno la gravità della problematica che lo sta investendo, indipendentemente dal fatto se deciderà o meno di procedere con la causa.
E’ fondamentale comprendere che escludere lo psicologo del lavoro fin dalle prime fasi d’intervento può compromettere l’efficacia dell’intero percorso di tutela o indebolirlo sensibilmente.
Quanto detto fino ad ora è così importante che potremmo chiudere qui l’argomento di questa sezione…
E se non fosse Mobbing? Non è detto che la situazione non meriti comunque un’attenzione forense!
– Qualora non sussista il Mobbing, non significa che non vi sia nulla o non possa ricorrere un’altra dinamica conflittuale meno grave, come Eristress, o addirittura più grave, come lo Straining o lo Stalking occupazionale (categorie distinte dal Mobbing).
– Potrebbe non configurarsi alcuna dinamica persecutoria, ma non è escluso che possa configurarsi un singolo atto illegittimo come un demansionamento, un trasferimento o un licenziamento, quali atti tipici disciplinati dall’art. 2103 c.c., per il lavoro privato, e dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 per il pubblico impiego.
– Potrebbe ravvisarsi comunque una situazione vessatoria caratterizzata da un fattore di discriminazione tipico (razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età orientamento sessuale, genere) e rientrare nella speciale, e più favorevole, disciplina antidiscriminatoria (onere della prova “attenuato” e possibilità di risarcimento con finalità dissuasiva).
– La giurisprudenza di legittimità è oramai unanime nel riconoscere che possono esservi altre situazioni, diverse dal Mobbing, causative di stress e di danni per i lavoratori (Cass. n. 5061/2024; Cass. 4664/2024; Cass. 4279/2024; Cass. n. 3856/2024; Cass. n. 3822/2024; Cass. n. 3791/2024; Cass. n. 2870/2024; Cass. n. 2084/2024; Cass. n. 35069/2023; Cass. n. 3692/2023).
L’azione civile per Mobbing: come un “puzzle” da comporre
Denunciare il Mobbing, attenzione!
Anzitutto, è bene chiarire che è consigliabile primariamente fare ricorso in sede civile per ottenere un risarcimento del danno subito, anziché denunciare il Mobbing.
Qualsiasi forma di persecuzione, inclusa quella attuata anche in ambito lavorativo, è di fatto un abuso vero e proprio ed è istintivo per la vittima pensare immediatamente di denunciare il proprio persecutore.
Né il Mobbing, né lo Straining, tuttavia, integrano di per sè stessi fattispecie di reato, pertanto non si “denunciano” salvo che non siano ravvisabili i reati espressamente previsti dal sistema penale (es. atti persecutori o maltrattamenti).
In effetti, se è vero che il Mobbing è una materia estremamente complessa ed ambigua e se è vero che il sistema penale è un sistema per sua natura estremamente rigido, risulta sconsigliabile avventurarsi nella giustizia penale senza la massima cautela.
Le possibilità di un’archiviazione o di un’assoluzione sono molto alte a causa dell’estrema complessità della prova nel processo penale. Il rischio concreto è che il caso non superi la soglia probatoria penale, producendo ulteriore frustrazione, sofferenza e vittimizzazione secondaria.
Il processo penale è incerto ed emotivamente logorante. Chi subisce Mobbing ha bisogno di uscire il più rapidamente possibile dalla dinamica disfunzionale e, importantissimo, ha bisogno di protezione economica per “ripartire” con la propria vita.
C’è, inoltre, un ulteriore profilo di criticità: la possibilità di una ricaduta negativa degli esiti del processo penale sull’azione civile.
Gli adempimenti della parte lesa e della parte resistente
Il ricorso in sede civile presuppone la richiesta di un risarcimento di danno “per equivalente“, in pratica il danneggiato va compensato nei limiti della “perdita effettivamente provata”, ciò vuole dire che la prova del danno non deriva in automatico dall’accertamento della condotta datoriale inadempiente o illecita o del comportamento vessatorio sul luogo di lavoro. In altre parole, il danno non è sempre diretta conseguenza di un dovere.
Ai fini del risarcimento danni, la giurisprudenza esige dalla vittima di Mobbing e di Straining un rigoroso onere di allegazione e di prova: non solo deve dimostrare i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti nella propria sfera giuridica, ma anche provare il nesso causale tra la condizione vessatoria e le conseguenze dannose.
Di per contro, il datore di lavoro deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie preventive finalizzate ad evitare quel danno.
Analisi del conflitto: la prova del nesso causale e la prova tecnica del Mobbing e dello Straining
Nella logica processuale delle cause per Mobbing e per Straining, la prova del nesso causale (presupposto fondamentale di ogni domanda di risarcimento) passa necessariamente attraverso l’analisi del conflitto tra mobber/strainer e vittima.
Il conflitto, infatti, è l’innesco del meccanismo causale lesivo, è il fattore che modula la risposta psicologica del soggetto. Si tratta di collegare l’esperienza soggettiva di una determinata persona alla potenza lesiva di una specifica psico-dinamica, quindi al danno, quindi alla possibilità stessa di richiedere un risarcimento.
Se è vero che la verifica del nesso causale richiede la ricostruzione della psico-dinamica lavorativa, allora è evidente che la casualità va analizzata a monte, non a livello clinico, bensì nella sua dimensione tecnico-psico-organizzativa attraverso una perizia dedicata.
Insomma, dall’analisi del conflitto parte tutto. La perizia non può essere considerata come una prova in senso stretto ma può essere considerata, a tutti gli effetti, la prova tecnica del Mobbing o dello Straining.
L’analisi psicologica del lavoro ci dice: “senza quel pattern, quella specifica conseguenza non si sarebbe prodotta” o ancora “ciò che è successo non solo è gravissimo, ma è tanto grave da incarnarsi in una conseguenza giuridicamente riconoscibile e risarcibile“.
Questa analisi è in grado di ricomporre compiutamente tutta la traiettoria del percorso causale rendendo chiaro il collegamento tra dinamica/condotta – vissuto/persona – conseguenze/danno e rendendo intellegibile il processo lesivo, insomma “chiude il cerchio”.
Di qui la funzione trasformativa dell’analisi del conflitto e la sua capacità di ricostruire un nesso causale qualificato (attesta un collegamento empiricamente fondato, poichè basato su conoscenze psicologico-lavoristiche, contestualizzato nell’ambiente di lavoro e idoneo a spiegare perché proprio quel danno si è prodotto in quella persona).

Ecco le 3 condizioni formali necessarie affinchè l’analisi della psico-dinamica diventi un effettivo vantaggio sul piano processuale rendendo la strategia legale solida:
- deve essere trattata in un atto tecnico specialistico separato dal ricorso, infatti deve essere oggetto di una perizia psicologica del lavoro;
- il valore processuale di detta analisi si fonda non solo sull’impianto metodologico, ma anche sulla firma e sull’assunzione di responsabilità professionale da parte dello specialista che redige la perizia: la relazione, infatti, non è una narrazione, ma un atto tecnico che attesta e qualifica scientificamente i fatti, assumendone responsabilità formale;
- la firma, a sua volta, per acquisire valore processuale, deve essere formalmente riconducibile a un professionista abilitato e competente in materia psicologico-lavoristica. Senza la sua firma e la sua assunzione di responsabilità tecnico-scientifica, l’intero impianto risulta traballante e molto fragile. Non solo ci si sta muovendo in un’area di criticità deontologica.
Ecco la forza dell’impianto processuale: quando la prova tecnica (perizia psicologico-lavoristica) e la qualificazione giuridica (atto legale) si integrano, il ricorso diventa coerente, una sorta di “fortezza”. Il giudice può riconoscere con maggiore facilità l’esistenza del fatto illecito, la sua idoneità lesiva e il peso del danno.
I certificati provenienti da istituzioni pubbliche? Certificazione versus perizia: capire la differenza tra questi due documenti …
- “Disturbo dell’adattamento in situazione occupazionale anamnesticamente avversativa”;
- “Sindrome ansioso-depressiva. Problematiche occupazionali”;
- “Disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso reattivo a situazione occupazionale penalizzante”;
- “Disturbo post-traumatico da stress occupazionale” (diagnosi che non risulta da nessun diagnosticario!);
- “Disturbo dell’adattamento cronico: quadro clinico compatibile con situazione occupazionale anamnesticamente avversativa”;
- “Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso compatibile con situazione occupazionale con aspetti avversativi”;
- “La patologia evidenziata è in rapporto casuale con la vicenda lavorativa anamnestica“;
- “La storia lavorativa anamnestica è a nostro parere di tipo avversativo”.
Quelle sopra elencate sono alcune “diagnosi” riportate abitualmente all’interno di certificazioni emesse da ASL, cliniche del lavoro, Inps, INAIL, associazioni…
Cosa notate? Non compare mai la parola “Mobbing” (o “Straining”). Come mai?
Tali enti, in quanto pubblici, non qualificano formalmente e tecnicamente la dinamica come “Mobbing” non perché ne escludano l’esistenza, ma perché non possono farlo. Non possono esprimere una posizione in merito alla natura persecutoria e lesiva della dinamica occupazionale, attestando il Mobbing o lo Straining e il nesso causale tra la dinamica e i danni lamentati.
Una tale qualificazione presuppone una imputazione di responsabilità ovvero un giudizio tecnico forense sulla condotta altrui (quella del mobber o dello strainer!).
L’accertamento del “Mobbing”, in effetti, presuppone (ed esige) una valutazione peritale destinata ad essere utilizzata specificatamente nel contesto giudiziario.
Gli enti pubblici, invece, non effettuano alcuna analisi peritale che ricostruisca la psico-dinamica lavorativa ed il meccanismo lesivo, si limitano a recepire il dato anamnestico così come riferito, assumendolo quale elemento di contesto, senza procedere a una ricostruzione tecnica della dinamica né ad una verifica metodologica del nesso eziologico.
💡 L’ Associazione Prima, infatti, non rilascia e non ha mai rilasciato “certificazioni” la cui funzione sia/fosse quella di attestare il Mobbing rimettendo invece allo psicologo del lavoro la produzione di una perizia, l’unico atto cui riconosce uno spessore tecnico e la capacità di svolgere una efficace funzione istruttoria all’interno di un contenzioso.
La perizia psicologico-lavoristica: il fulcro della strategia processuale e la prova tecnica del Mobbing
La perizia psicologica del lavoro assolve una funzione centrale: accerta i fatti e le psico-dinamiche, distingue tra disagio soggettivo e disagio psico-sociale strutturato, individua la natura persecutoria delle condotte, ne palesa la potenza lesiva e ne colloca gli effetti all’interno di una sequenza lesiva oggettiva e scientificamente plausibile.
Si tratta di una funzione trasformativa, e non meramente descrittiva: attesta la natura del Mobbing come evento psicosociale con effetto stressogeno.
Produce i seguenti effetti rilevanti:
- trasforma il racconto in prova tecnica del Mobbing o dello Straining;
- ricostruisce compiutamente il nesso causale ;
- orienta la percezione del giudice da “racconto soggettivo” a “riscontro oggettivo”, cioè viene posto alla sua attenzione un fatto spiegato e circostanziato da una figura che ha competenze e titolo per farlo;
- rafforza la credibilità delle argomentazioni giuridiche e l’autorevolezza della figura del legale che dimostra di operare in sinergia con specialisti qualificati;
- incrementa il peso delle prove vere e proprie portate a sostegno della dinamica persecutoria;
- attribuisce consistenza al danno;
- stimola il giudice a disporre una CTU, la prova tecnica decisiva;
- costituisce la premessa logica per la richiesta di uno psicologo del lavoro nella CTU (si veda più avanti).
L’assenza di un’analisi del conflitto lavorativo sotto il profilo della psico-dinamica e di una perizia psicologica del lavoro determina, di fatto, una potenziale vulnerabilità dell’atto introduttivo (es: la controparte può eccepire che il danno dipenda da fattori extra-lavorativi o da conflitti “fisiologici”).
Quando non è sostenuta da un’analisi tecnico specialistica, il giudice può recepire la tesi della persecuzione come semplice deduzione difensiva o narrazione soggettiva.
Al contrario, quando l’avvocato allega una perizia che ricostruisce la dinamica persecutoria attraverso strumenti scientifici, modelli di valutazione o metodologie riconosciute, la percezione della dinamica e della sua potenza lesiva cambia radicalmente.
L’importanza di valorizzare la perizia psicologico-lavoristica all’interno del ricorso: un salto di qualità quantico!
La perizia deve essere messa al centro: solo così il giudice la leggerà come ciò che è ovvero il cuore tecnico del ricorso che dà forza all’impianto giuridico.
E’ necessario che il legale crei nel suo atto introduttivo lo “spazio” affinché emerga il suo peso tecnico. Quando la perizia è integrata in modo esplicito, citata, contestualizzata e collegata ai fatti e agli elementi del diritto, il giudice può comprendere che si tratta della chiave interpretativa dell’intera vicenda lavorativa.
E’ in quello spazio che può emergere ciò che nessun atto giuridico può fare da solo: il substrato psicologico della dinamica. Ed è proprio questo a renderla persuasiva e veramente strategica: non perché “dice di più”, ma perchè “dice ciò che solo un esperto può dire”.
La perizia acquisisce forza solo se il legale le conferisce quella forza e quando questo accade, il ricorso smette di essere un elenco di fatti e di violazioni e diventa una lettura integrata del conflitto da cui emerge tutta la sua potenza lesiva: lettura giuridica e psicologica insieme.
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING, l’approfondimento del giurista …
dell’avv. Daniela Cantisani
In tema di mobbing, ormai sempre più di frequente si generano equivoci, con la conseguenza che quest’argomento viene spesso utilizzato in maniera impropria e distorta.
Se, infatti, da un lato è vero che esso può servire per ottenere una tutela più efficace, sulla scorta dell’art. 2087 c.c., per garantire i diritti della personalità del lavoratore vessato, dall’altro canto è anche vero che, fuori dagli schemi ordinari, il sentirsi senz’altro vittima di un’ingiustizia e il non trovare, per tali ragioni, il proprio lavoro gratificante come si dovrebbe, non è sic et simpliciter sufficiente ad identificare il mobbing. Ricordiamo, in proposito, che oltretutto di non poco conto sono i rischi connessi ad una denuncia non provata di mobbing: esemplare è stato il recente ammonimento della Suprema Corte nella famosa sentenza n. 143/2000, per cui “Il comportamento del lavoratore che – mediante una lettera di diffida comunicata alla dirigenza aziendale e divulgata a mezzo stampa – rivolga al capo del personale accuse, poi non provate, di atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, può configurare, in base ad una valutazione rimessa al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, un fatto di gravità tale da vulnerare il rapporto di fiducia esistente tra le parti e da legittimare, quindi, il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.”
Un preventivo monito all’attenzione è allora d’obbligo, se non si vuol correre il rischio di portare avanti controversie assolutamente pretestuose e temerarie, nonchè infondate.
Scendendo su un piano più squisitamente tecnico, bisogna innanzitutto premettere che alla base di una denuncia di mobbing vi è sempre la necessità di condurre preventivamente un’analisi tesa a sviscerare tutta una serie duratura di eventi e a ricercare il disegno vessatorio e illecito che ne ha motivato l’esistenza e la messa in atto.
Ricordando alcuni noti precedenti giurisprudenziali (come le ormai note sentenze del 15/01/01 (1) e del 30/01/03 (2) del Tribunale di Forlì, sez. lav.), la dimostrazione del mobbing importa, oltre alla verifica dei fatti denunciati dalla vittima, anche l’inquadramento in concreto degli elementi caratteristici del mobbing, per la necessità di ricondurre la singola vicenda all’archetipo teorico elaborato nell’ambito della Psicologia del Lavoro.
È evidente che, in quest’analisi, i problemi di maggior rilievo che si presentano sono, da un lato, la complessità dell’indagine storica, che è propria dell’interpretazione dell’anamnesi lavorativa del soggetto denunciante (anche in ragione dello sforzo che esige il reperire tutte le condizioni di accertamento della verità); dall’altro, l’ambiguità della situazione in cui normalmente si opera, ovverosia uno scenario in cui esistono sempre, sul piano inconscio e psicologico, “due” verità, quelle di ciascuna delle parti in causa.
Dinanzi a tali ostacoli, il rigore metodologico si pone come un’imprescindibile esigenza di deontologia professionale e tale rigore sarà tanto maggiore quanto più è matura la consapevolezza empirica dell’operatore legale e di chi inevitabilmente lo affianca in quest’operazione.
L’esame del mobbing, pone, infatti, problemi complessi e, sotto questo profilo, non può essere disgiunto da un confronto interdisciplinare che è oggetto stesso del concetto di verità.
L’assistenza di un consulente esperto in tema di mobbing e, in alcuni casi, di un medico-legale neurologo o psichiatra divengono indispensabili per un approccio corretto ed efficace al buon esito della controversia instaurata o instauranda, aumentandone i margini di successo.
Non bisogna infatti dimenticare che il nostro ordinamento prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.).
La legge stabilisce che spetta a chi agisce in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del medesimo, mentre l’altra parte deve provare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi da essa allegati.
In conformità a tale principio dispositivo, le prove diventano quindi quegli strumenti processuali per mezzo dei quali il giudice forma il suo convincimento circa la verità o la non verità dei fatti affermati dall’una o dall’altra parte.
Il magistrato, infatti, opererà fondamentalmente come uno storico, ricostruendo la verità dei fatti e, se da un lato egli è totalmente libero nel giudizio di diritto – per il principio “Jura novit curia” -, dall’altro è comunque soggetto al vincolo della conoscenza soltanto dei fatti affermati dalle parti (“Judex secundum alligata judicare debet”).
L’importanza delle prove che si riesce a fornire è fondamentale, poichè il giudice alla fine del processo non può emettere una pronuncia di “non liquet“, lasciando in pregiudicata la controversia, ma dovrà obbligatoriamente decidere, accogliendo o respingendo la domanda, con la conseguenza che inevitabilmente soccomberà quella parte che avrebbe dovuto offrire la prova e non vi è riuscita.
Dall’altro canto, occorre tuttavia ricordare che questi principi trovano larghe deroghe nel rito del lavoro, dove al giudice spettano ex lege ampi poteri di iniziativa d’ufficio, soprattutto in materia probatoria, e dove addirittura, per una sorta di favor concesso al lavoratore, l’onere di dover provare la responsabilità di chi ha provocato il danno è invertito.
Difatti, mentre ai sensi dell’art. 2043 c.c., al fine di dimostrare la sussistenza di una responsabilità aquiliana in capo al datore di lavoro, è necessario provare che l’altrui attività pregiudizievole abbia comportato un’effettiva lesione della salute del soggetto e che questa lesione sia il frutto del comportamento anche omissivo, e quindi doloso o colposo, del datore di lavoro; ai sensi dell’art. 2087 c.c., il lavoratore è in buona sostanza esonerato dall’onere di dimostrare la presenza della colpa o del dolo del datore di lavoro, e sarà unicamente tenuto a dimostrare l’esistenza del danno lamentato – inteso come lesione all’integrità psicofisica -, vale a dire la sussistenza del nesso eziologico tra il comportamento tenuto dal datore e la lesione subita.
Se tuttavia è vero che così facendo il legislatore ha voluto in primis favorire il lavoratore costretto ad agire per tutelare i suoi diritti, è anche vero che in circostanze di mobbing la responsabilità contrattuale prevista dalla norma citata non è a volte da sola sufficiente ad offrire una piena e soddisfacente giustizia.
In virtù di quanto ci è dato di leggere nella motivazione della sentenza della Suprema Corte n. 5491, datata 2 marzo 2000 (3): “(…) sul datore di lavoro e gravano sia il generale obbligo del neminem ledere, espresso dall’art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore sancito dall’art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale; sicchè il danno biologico, inteso come danno alla integrità psicofisica della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia l’una che all’altra responsabilità”.
È lapalissiano, infatti, come in circostanze particolari, come generalmente sono quelle in cui versa il lavoratore mobbizzato, sia alquanto problematico rifarsi esclusivamente ad una fattispecie contrattuale di responsabilità per il solo fatto che sia implicata la persona del lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Sono, infatti, molti di più i casi in cui è evidente un concorso o cumulo di responsabilità, indipendentemente dal fatto che gli elementi generatori della responsabilità si siano compiuti proprio sul luogo di lavoro.
Il lavoratore si trova quindi a dover ricorre alternativamente ad una delle due azioni di responsabilità quando l’altra incontra una preclusione o un limite nell’ordinamento e, sul piano applicativo, ad incontrare non pochi problemi che inevitabilmente sorgono dalla distinzione teorica dei due tipi di responsabilità.
È evidente, che nel caso in cui l’onere probatorio verterà, ex art. 2043 c.c., sulla dimostrazione del dolo o della colpa del suo avversario, in rischio più alto sarà quello di incorrere nella probatio diabolica di dover attestare il c.d. “intento persecutorio” dell’aggressore, con non poche difficoltà (4).
Per “intento persecutorio” si intende “lo scopo politico, l’obiettivo conflittuale e la carica emotiva soggettiva” messo in atto dal mobber nel compiere le proprie azioni: questa è almeno la definizione che ne da per primo il Dr. H. Ege nel suo libro “Mobbing: conoscerlo per vincerlo” della Franco Angeli Ed., 2001.
Invero, esso pur rappresentando il disegno vessatorio che informa e sottende tutte le azioni ostili e quindi da coerenza e finalità alla strategia mobbizzante, tuttavia non deve confondersi con il diverso concetto, di natura prettamente giuridica, di “dolo specifico”, ossia con la volontà e coscienza del danno arrecato, nè tanto meno deve portare ad escludere a priori la responsabilità colposa, ossia la possibilità che le azioni compiute siano unicamente il frutto di una negligenza, un’imperizia o di un’imprudenza dell’esecutore.
All’ideatore, questo concetto è semplicemente servito per significare che non si deve confondere il mobbing con la pura maleducazione, nonchè per delineare il confine fra questa e la mancanza di rispetto vera e propria, che è sempre consapevole ed in re ipsa lesiva della dignità altrui (5). Di guisa, lo “intento persecutorio”, segnando il limite fra il lecito e l’illecito, deve essere come tale considerato, ma senza però che la volgarità, la sgarbatezza e la grossolanità la di chi agisce possano, sic et simpliciter, configurasi al pari di una esimente della responsabilità da mobbing (6).
Alle già menzionate difficoltà probatorie, deve aggiungersi che il mobbizzato si troverà di fronte alla necessità di dimostrare, da un lato, l’esistenza di un danno esistenziale a dir poco impalpabile, dall’altro l’accertamento del nesso di causalità che necessariamente deve sussistere fra la condotta del datore di lavoro, o di chi per lui, e il disagio subito e subendo.
Vale la pena in proposito di ricordare che, oltretutto, “l’art. 2087 c.c. non configura un caso di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (…)” (7), con la conseguenza che non ci si potrà affidarsi al mero riscontro del danno quale evento legato con nesso di causalità all’espletamento della prestazione lavorativa.
Il danno non si pone, dunque, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella sopraindicata categoria, per cui sarebbe sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale. Non essendo nel caso del mobbing possibile fondare la responsabilità del datore di lavoro su di un criterio puramente oggettivo di imputazione dell’evento lesivo collegato al rischio inerente all’attività svolta per il suo interesse, resta anche in ragione di ciò particolarmente gravosa la difficoltà probatoria del lavoratore.
In sintesi e per concludere, prima di iniziare una controversia vertente sul mobbing, bisogna sapere di poter superare positivamente una serie ostacoli che, nel caso specifico, sono fondamentalmente legati: alla estensione temporale dei fatti narrati; alla molteplicità e complessità di eventi occorsi; alla attendibilità, consistenza, validità, ed efficacia probatoria dei documenti che si intende produrre; all’eventuale presenza di accordi transattivi inoppugnabili o inimpugnabili; all’eventuale decorso di termini di prescrizione e/o decadenza; all’ammissibilità, all’attendibilità e, soprattutto, all’affidabilità delle potenziali testimonianze favorevoli; ed infine, ma non perchè meno importante, alla verifica della consistenza del danno subito e della sua riconducibilità eziologica agli eventi narrati, in particolare con riguardo all’assenza di patologie neuropsichiatriche pregresse o natali e al peso di eventuali concause o altre cause determinanti.
Nei casi più problematici, possono oltretutto entrare in ballo anche altri fattori che vanno ulteriormente ad amplificare lo scrupolo con cui deve agire la difesa del mobbizzato.
È esemplificativo il caso in cui lo stesso sia stato assunto tramite collocamento obbligatorio perchè invalido civile, o sia già stato trasferito per incompatibilità ambientale, o versi sotto procedimento disciplinare o – ancor peggio – questi si trovi in una situazione di eccessiva morbilità, con il rischio del licenziamento in forza del superamento del periodo di comporto.
Va da sè come, in tali circostanze, il già gravoso onere probatorio sia ancora più difficile da sostenere e come sempre più alti diventino i rischi di non ottenere un buon esito finale.
In ragione di ciò, diventa allora importantissimo sfruttare tutti gli elementi introdotti dal legislatore nel processo del lavoro sulla base del principio cardine della tendenziale ricerca della “verità materiale”.
È opportuno in primo luogo rifarsi a prove documentali precise ovvero, in subordinata ipotesi, a prove raccolte a mezzo di registrazioni meccanografiche e fotografiche. Queste ultime, ai sensi dell’art. 2712 c.c., farebbero piena prova, fino a querela di falso, dell’autenticità del loro contenuto (ossia dei fatti e delle cose rappresentate) al pari di una scrittura privata, “se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Tali prove, tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, avendo il valore di atti ricognitivi, vanno incontro alla difficoltà che, in caso di disconoscimento, le stesse non potrebbero essere sottoposte ad alcun accertamento tecnico, nemmeno ai fini della querela di falso (8).
Altrettanto indispensabile per esordire un maggiore convincimento nel giudice è il ricorso alle prove testimoniali e, laddove sia opportuno, è importante richiedere al giudice la testimonianza o l’interrogatorio libero dell’eventuale coniuge o dei figli, in particolare qualora volesse dimostrarsi l’esistenza di un danno alla vita di relazione e/o familiare in senso ampio.
In proposito, è opportuno anche ricordare che con riferimento al limite di ammissibilità previsto dall’art. 247 c.p.c. in relazione alla presumibile parzialità del coniuge, dei figli, dei parenti e degli affini, la Corte Costituzionale – con la sentenza del 23 luglio 1974 n. 248 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, fermo restante comunque il principio che non può essere chiamato a testimoniare chi ha un interesse che potrebbe legittimarlo alla partecipazione al giudizio. Nonostante, infatti, la pronuncia di incostituzionalità, bisogna tener conto che, in linea di massima, permangono diversi problemi di affievolimento dell’attendibilità dei testi legati al ricorrente da rapporti di famiglia.
Se per un verso, l’attuale insussistenza del divieto a testimoniare sancito per i parenti e gli altri soggetti indicati all’art. 247 c.p.c., rende impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese da queste persone, dall’altro, non è escluso “che il vincolo di parentela possa in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (9).
Diversamente, appare essenziale in alcuni casi produrre in giudizio, sin dall’inizio, anche una perizia ad hoc, a supporto della dimostrazione del nesso di causalità, e di guisa richiedere, contestualmente, la nomina del CTU per la valutazione del quantum del pregiudizio sofferto.
L’apporto del consulente tecnico di mobbing è in alcuni casi indispensabile per accertare e valutare la natura delle lesioni, l’entità della conseguente menomazione, la loro durata (temporanea o permanente) e la loro valenza nella vita quotidiana del soggetto danneggiato, in modo da poter consentire al giudice di adattare equitativamente il risultato finale alla fattispecie de quo.
In realtà, la consulenza tecnica, se da un lato non deve sostituirsi all’organo giudicante, dall’altro lato non deve neanche essere considerata come un vero e proprio mezzo di prova, poichè la sua funzione non consiste, almeno direttamente, nel determinare il convincimento del giudice circa la verità o la non verità di determinati fatti, ma consiste nell’offrire all’attività del giudice, in tutti i suoi aspetti (compresi gli apprezzamenti di altre prove, nonchè le argomentazioni presuntive), l’ausilio di cognizioni tecniche che il giudice di solito non possiede.
Il consulente tecnico, in qualità di ausiliare del giudice, semplicemente collabora con quest’ultimo, sia ai fini del completamento dell’istruzione della causa, sia ai fini della decisione della stessa, poichè è in grado di offrire elementi utili per valutare le risultanze di determinate prove o addirittura elementi utili di giudizio.
Il suo ausilio può avere la più varia estensione ed intensità, e proprio in ragione di ciò, nelle controversie di mobbing il suo intervento è indispensabile e prioritario rispetto ad ogni altro accertamento legato alla fondatezza della causa.
Come già chiarito, il mobbing può conoscersi solo attraverso un’analisi interdisciplinare dei fatti concreti che lo determinano ed è in primis condizionato ad un riconoscimento scientifico, di natura non strettamente legale, ma fondamentalmente psicologico e sociologico.
Non dimentichiamo che ai fini della valutazione dell’esistenza del mobbing, rileva ormai, per i Giudici la necessità di rifarsi a modelli o schemi stereotipati e astratti di mobbing cui rapportare la fattispecie concreta (10). In particolare, il mobbing è stato più volte rappresentato come una fattispecie complessa a formazione progressiva, composta da una molteplicità di fatti logicamente e cronologicamente legati fra loro, tanto che l’effetto-danno finale (isolamento professionale e sue eventuali conseguenze sulla esistenza e sulla salute psicofisica del soggetto, nella subspecie di danno biologico) viene subordinato all’accadimento di tutti i fatti previsti dalla fattispecie astratta. In tal senso, è stato detto che i singoli fatti che compongono la fattispecie complessa, seppur producono loro stessi degli effetti (come ad es. accade nel caso della dequalificazione), ai fini della dimostrazione del mobbing si possono definire solo come preliminari.
Con riferimento a ciò, appare opportuno ricordare che il prototipo attualmente utilizzato dai giudici è quello previsto nel “MODELLO ITALIANO EGE” (11), il quale prevede sei fasi progressive di evoluzione del mobbing strettamente studiate sulla base delle caratteristiche-tipo della realtà del lavoro in Italia e della personalità dell’italiano medio.
L’autore, ha adoperato, infatti, le sei fasi del mobbing da lui congegnate in relazione ad alcuni fenomeni tipici che si realizzano nel corso del rapporto di lavoro interessato da tale avvenimento; ne ha studiato le reazioni sull’individuo a seconda del carattere e della personalità; e ne ha dimostrato infine la verosimiglianza a casi concreti.
È evidente che si tratta di un’operazione di induzione logica di non poco conto che richiede una grande esperienza pratica nel settore, oltre che una conoscenza tecnica specialistica del problema.
La caratteristica principale dei casi di mobbing è, infatti, proprio quella di sembrare a primo acchito tutti simili e stereotipati, mentre in realtà essi sono tutti singolarmente e profondamente diversi, ora per la particolarità del soggetto che ne è vittima, ora per la complessità dell’ambiente in cui si generano ed ora per la paradossalità delle vicende che li connotano.
Per un maggiore approfondimento di quanto sin qui sintetizzato su queste ultime argomentazioni, si rinvia al recentissimo studio “La valutazione peritale del danno da mobbing” (di H. Ege, 2002), edito nella Collana a cura di P. Cendon “Il Diritto privato oggi” dalla Giuffrè ed., nel quale ha apprestato il proprio contributo anche chi ora scrive e in cui è contenuto un innovativo e attendibile metodo di determinazione e quantificazione del danno da mobbing, elaborato proprio alla luce di tutte le più recenti evoluzioni giurisprudenziali e normative sul punto.
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(1) Edita in Riv. Crit. Lav. 2001, II, 411;
(2) Edita in www.mobbingonline.it/cartella/tribunale1.asp
(3) Edita in Not. Giur. Lav., 1999, 184;
(4) In proposito vedasi la sentenza del Tribunale di Torino (16/11/1999), per cui “L’elemento psicologico consiste nell’”animus nocendi”, che mira a ledere la psiche del mobbizzato e ad espellerlo da una comunità”, nonchè la diversa sentenza del Tribunale di Milano (16/11/2000), in cui, il Giudice, richiamando gli oneri probatori su cui si regge il processo del lavoro, ha escluso la sussistenza del mobbing “qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori, che tali non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale condotta imprenditoriale funzionale all’organizzazione produttiva” e, ancora, il Tribunale di Milano (20/05/2000) che ha affermato che “non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. “mobbing”), qualora l’assenza di sistematicità, la scarsità di episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all’interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi”.
(5) V. H. EGE, “La valutazione peritale del mobbing”, Giuffrè ed., Milano 2002, p. 66 e ss.
(6) Per maggior scrupolo, appare opportuno sottolineare che l’interpretazione ult. cit., fin’ora solo dottrinaria, del parametro EGE dello “intento persecutorio” è stato rielaborato in senso parzialmente differente dalla recentissima sentenza del Tribunale di Forlì del 30/01/2003 cit., in cui si legge: “(…) questo non è mobbing perchè la scarsa sensibilità è un limite delle persone, magari anche un difetto, ma non può collocarsi tra gli indici rivelatori di una volontà mobbizzante. Non dimentichiamo che la miglior dottrina risalente alla psicologia del lavoro in tema di mobbing descrivendo le caratteristiche imprescindibili del mobbing parla del cosiddetto “intento persecutorio” che indica come il disegno vessatorio coerente e mirato che muove il comportamento lesivo del mobber (…)”.
(7) V. Cassazione 03-04-1999 n. 3234 edita in Mass. Giur. Lav., 1999, 270;
(8) Secondo il MANDRIOLI, “Corso di Diritto Processuale Civile”, ed. Giappichelli – Torino, 2000, parte II, p. 157, è dubbio, anche nella giurisprudenza della Cassazione, se a questo disconoscimento si applichi il termine preclusivo di cui all’art. 215 c.p.c.;
(9) V. Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 200, n. 1623;
(10) In proposito v. Tribunale di Forlì del 15/01/2001 cit. e l’ultimissima sentenza del Tribunale di Torino del 18/12/2002. In entrambe si condividono appieno i risultati che derivano dagli studi degli specialisti psicologi, ovverosia: il tratto della ripetitività e della sistematicità delle condotte, seppur non tipizzate; il carattere della durata del mobbing; la necessità dell’esistenza dell’identità dello scopo; e in particolare, per l’accertamento in concreto del mobbing, si adotta in toto il “modello italiano” elaborato da Ege, che arriva a individuare sei fasi diverse in cui si realizza la sua escalation (a fronte delle quattro individuate da Leymann), per cui: “Dopo la cd. condizione zero di conflitto fisiologico normale ed accettato, si passa alla prima fase del conflitto mirato, in cui si individua la vittima e verso di essa si dirige la conflittualità generale … La seconda fase è il vero e proprio inizio del mobbing nel quale la vittima prova un senso di disagio e di fastidio … La terza fase è quella nella quale il mobbizzato comincia a manifestare i primi sintomi psicosomatici, i primi problemi per la sua salute… La quarta fase del mobbing è quella caratterizzata da errori ed abusi dell’amministrazione del personale che, insospettita dalle assenze del soggetto mobbizzato, erra nella valutazione negativa del caso non riuscendo, per carenza di informazione sull’origine della situazione, a capire le ragioni del disagio del dipendente… La quinta fase del mobbing è quella dell’aggravamento delle condizioni di salute psicofisica del mobbizzato che cade in piena depressione ed entra in una situazione di vera e propria prostrazione… Resta la sesta fase, per altro indicata solo e fortunatamente eventuale, nella quale la storia del mobbing ha un epilogo: nei casi più gravi nel suicidio del lavoratore, negli altri nelle dimissioni, o anticipazione di pensionamenti, o in licenziamenti.”.
(11) Lo si trova nel testo H. EGE, “Mobbing: conoscerlo per vincerlo”, ed. Franco Angeli 2001, p. 18 e ss.;
I presupposti di un’azione legale efficace: facciamo il punto
Affrontare un caso di Mobbing è come ricomporre un puzzle, dove ogni elemento rappresenta un tassello che deve incastrarsi perfettamente con gli altri per dare forma a un quadro coerente e giuridicamente solido che segua un percorso strategico accuratamente definito.
Ciò significa che potrebbe rendersi opportuno attendere pazientemente per la controffensiva legale (al fine di raccogliere le dovute prove) oppure potrebbe voler dire decidere di contenere la gestione della controversia entro i confini della procedura stragiudiziale, o invece optare per il giudizio, qualora la struttura del caso, alla luce della sua evoluzione, lo renda sostenibile e, soprattutto, meritevole del rischio processuale.
Per questo motivo, è cruciale un approccio interdisciplinare, altamente specialistico ma anche calibrato sul singolo caso, poiché ogni vicenda di Mobbing, complessa per sua natura, presenta sfumature uniche che non consentono soluzioni standardizzate.
In altre parole, non esistono strategie “pronte all’uso”.
Il punto di vista del massimo esperto: HARALD EGE …
In base ad una visione matura e radicata in una lunga pratica forense, che nasce dall’esperienza peritale del massimo esperto di Mobbing, il dott. Harald Ege, sviluppata su migliaia di casi di Mobbing in 30 anni di carriera ed integrata con l’esperienza giuridica trasmessagli dai giuslavoristi più esperti in Italia, ad oggi riteniamo opportuno chiarire alcuni punti cardini imprescindibili per l’impostazione di una azione legale pienamente efficace.
- Collaborazione sinergica tra avvocato e perito/psicologo del lavoro;
- Allegazione della perizia psicologico-lavoristica quale fulcro dell’azione legale;
- Scelta accurata del perito o consulente tecnico di parte o CTP (si tratta del professionista chiamato ad operare in una fase processuale di cruciale rilevanza, quella della consulenza tecnica d’ufficio o CTU, in grado di incidere in modo significativo sull’esito del giudizio, rappresentando e sostenendo la posizione della parte); la scelta del perito dovrebbe richiedere la stessa scrupolosa attenzione che si dedica alla scelta del legale;
- Competenza ultra-specialistica comprovata dell’avvocato giuslavorista e dello psicologo del lavoro. In virtù della natura specialistica e particolarmente complessa della materia della conflittualità lavorativa, si ritiene fondamentale che entrambe le figure siano dotate di una competenza ultra-specialista comprovata proprio in questa materia. .
Per logica processuale e di rigore scientifico, l’unico professionista competente per rivestire il ruolo di primo consulente tecnico di parte in cause afferenti a Mobbing e a stress lavoro-correlato è lo psicologo del lavoro, ovvero il medesimo deputato a rivestire il ruolo di consulente tecnico di ufficio, nelle medesime materie, in coerenza con Decreto n. 109 del 4 agosto 2023.
Il danno da Mobbing e da Straining
Il danno può essere compreso e valutato solo se resta correlato a ciò che lo ha prodotto, non esiste in sé: esiste in relazione. Si struttura in risposta a una specifica esperienza lesiva.
Se questo danno dipende da azioni caratterizzate da una certa intensità lesiva, dalla loro reiterazione in un certo lasso di tempo, come accade nel Mobbing, oppure dalla persistenza di una conseguenza lesiva che derivi da una singola azione, come nello Straining, allora abbiamo la responsabilità di comprendere e analizzare questi processi per ciò che realmente sono, e di valutare il danno prodotto in relazione ad essi.
Le condotte persecutorie integrano un’autentica aggressione psicologica all’individuo, che viene colpito nella sua professionalità, come prestatore di lavoro, ma anche nel suo assetto psicologico, nella sua personalità e nella sua dimensione dinamico-relazionale, quindi è colpito come persona intesa nel senso più ampio del termine.
Stiamo parlando di violazioni di valori costituzionalmente garantiti e della compromissione dell’asse portante persona-lavoro dell’equilibrio esistenziale di un individuo. Non è un caso che nella sua prima definizione, Ege definiva il Mobbing proprio come “forma di terrorismo psicologico“.
Mobbing e Straining sono eventi psicosociali stressanti caratterizzati da una potenza lesiva intrinseca e che, una volta dispiegata la loro forza, producono sempre la distruzione di un’esistenza, un’alterazione strutturale dell’assetto psicologico e della personalità dell’individuo e uno sconvolgimento della sua dimensione dinamico-relazionale. Il tutto accompagnato da un carico di sofferenza travolgente.
“Non c’è Mobbing senza danno e non c’è Straining senza danno.” (Harald Ege)
Nel suo testo pioneristico “La valutazione peritale del danno da Mobbing e da Straining“, Harald Ege ci offre un’analisi completa di questo danno, maturata a partire da una comprensione empiricamente fondata e straordinariamente profonda di questi fenomeni, tale analisi e tale testo rappresentano pertanto il riferimento più autorevole in materia.
Si tratta di un tipo di danno cui Ege riconosce una propria specificità, giustificata dalla sua potenza lesiva, e in quanto danno dotato di una propria complessità e di una particolare estensione sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale, dove le due dimensioni non vivono separatamente ma si compenetrano influenzandosi reciprocamente.
Ege, infatti, concepisce il danno da Mobbing e il danno da Straining come danni a sè stanti che, quindi, necessitano di una valutazione peritale ad hoc.
Sotto il profilo patrimoniale, il mobbizzato/strainizzato subirà sempre un danno professionale che inciderà inevitabilmente sulla sua sicurezza economica, indipendentemente dalla strategia persecutoria messa in atto: danno all’immagine, perdita do chance, danno legato a mancate promozioni, a demansionamento, a trasferimento illegittimo, ad atti di sabotaggio che gli precludono l’uso degli strumenti di lavoro o l’accesso ad informazioni essenziali o ancora a furto od occultamento di documenti, a preclusione alla formazione professionale. Tutto ciò determina una perdita di abilità ed operatività professionale configurando un danno patrimoniale.
Come danno professionale, il danno da Mobbing e da Straining, quindi, si prospetta come lesione alla capacità lavorativa specifica della persona di produrre reddito, intesa sia come capacità acquisita sia come capacità acquisibile (= perdita di chance/futuro guadagno).
Senza mai dimenticare che il danno professionale molto spesso deriva non solo dalle azioni ostili alla professionalità ma anche dalla perdita delle capacità psico-fisiche conseguente ai disturbi insorti in reazione alle dinamica persecutoria.
Secondo l’impostazione di Ege, l’aspetto specifico della proiezione futura del pregiudizio economico deve essere rivalutato e adattato in riferimento al Mobbing e allo Straining, attraverso una lettura del danno che tenga conto anche della perdita di chance professionali e delle prospettive reddituali future.
Pensiamo ai gravi effetti di un lungo demansionamento, un caso che molto spesso integra lo Straining (e non il Mobbing): la carriera si trasforma in un binario morto che non sarà mai ripristinato. Pensiamo ancora a quando il ciclo della vicenda si chiude nell’interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per accesso al pre-pensionamento.
Non si tratta di eventi “neutri”, ma di eventi che assumono il significato di esito oggettivo di un processo degenerativo. Nei modelli elaborati da Ege, infatti, l’estromissione dal lavoro rappresenta la fase conclusiva della dinamica (6° fase del Modello Ege a 6 fasi del Mobbing e 4° fase del Modello Ege a 4 fasi dello Straining).
“Sottostimare lo Straining, relegandolo ad una “forma attenuata” di Mobbing, sulla base di un richiamo acritico di una certa giurisprudenza, e non non valorizzarlo per quello che realmente è, è un gravissimo errore.
Vuol dire disattendere la valutazione psicologica del fenomeno e sottostimare la portata dello stress forzato indotto da un mutamento stabile della condizione lavorativa e dunque la misura di un danno molto ben strutturato.
La valutazione dello Straining non è una valutazione giuridica, bensì appunto una valutazione psicologico-lavoristica.” (Harald Ege)
Pensiamo ancora a quando la dinamica evolve nel licenziamento per superamento del periodo di comporto; qui siamo di fronte a una spirale perversa: la dinamica persecutoria genera la patologia e la patologia fornisce la giustificazione per l’esclusione.
Il danno non patrimoniale da Mobbing e da Straining: l’importanza della perizia psicologica
Nei relativi contenziosi, nonostante la questione del danno rappresenti uno snodo centrale per la portata delle conseguenze riportate dalle vittime, nella pratica forense, viene spesso affrontata in modo riduttivo con una focalizzazione pressoché esclusiva sul danno biologico (che orienta legali e assistiti esclusivamente verso la perizia medico-legale e verso una caccia spasmodica di certificazioni mediche).
Ed è incredibile che, nel 2026, alla luce di un concetto di salute oramai unanimamente condiviso nella sua accezione più ampia, ci si accontenti ancora di una valutazione del danno alla persona confinata alla sola dimensione corporea-somatica, affidandola esclusivamente ad una competenza sanitaria e rinunciando allo sguardo molto più profondo di matrice psicologica e di matrice psico-organizzativa, l’unico in grado di cogliere veramente la dimensione dinamico-relazionale del danno da Mobbing e da Straining in tutta la sua complessità.
Non è nemmeno accettabile ancorare la valutazione del danno non patrimoniale in modo esclusivo e meccanicistico a criteri tabellari (ndr Tabelle del Tribunale di Milano), introdotti peraltro in un momento storico con la finalità di arginare il fenomeno della crescita esponenziale di “discutibili” e pretestuose richieste risarcitorie nello specifico settore della responsabilità civile da circolazione stradale (materia che non ha nulla a che fare con quella delle molestie morali sul posto di lavoro!).
Come non è corretto parametrare l’intero danno alla persona, intesa nella sua complessità, sulla base di un criterio calibrato per misurare una componente ontologicamente circoscritta (quella anatomo-funzionale). La liquidazione del più ampio danno non patrimoniale quindi non può essere compressa entro il ristretto perimetro del danno biologico statico (… altrimenti perchè non distinguere semplicemente tra danno patrimoniale e danno biologico??). Ciò contrasterebbe con il principio costituzionale della integrale liquidazione di tutti i danni alla persona intesa nella sua totalità.
In pratica, così si rinuncia a chiedere e a dimostrare tutto ciò che il danno effettivamente comprende, inclusi aspetti individuali e “personalissimi” del danno, e come possiamo, così facendo, aspirare ad un risarcimento integrale ?
“Non si può liquidare integralmente ciò che non è stato prima compreso e analizzato integralmente.” H. Ege
Va di pari passo che non è più accettabile misurare il peso del danno in proporzione al numero dei certificati medici prodotti? Come se la sofferenza fosse quantificabile unicamente in base ad un accumulo documentale!
E che dire di tutti quei casi dove la persona, o per vergogna o per orgoglio o per resilienza o per etica di lavoro, non ricorre al medico e non si assenta dal lavoro, quindi non può fornire una collezione di certificati, continua a resistere mentre la sua carriera professionale e la sua vita va in pezzi? Questo è inaccettabile.
Nel Mobbing e nello Straining, quindi, il danno non patrimoniale può configurarsi sia come lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, ovverosia come danno biologico statico, valutabile dal medico legale, sia come danno esistenziale riferito al fare “aredittuale” della persona (alterazione della vita di relazione,perdita della qualità di vita, compromissione della dimensione esistenziale, adozione di comportamenti diversi da quelli passati) o danno biologico dinamico o dinamico-relazionale e come danno morale (sfera interiore del sentire, stato di sofferenza interiore, turbamento dello stato d’animo), valutabile dallo psicologo.
In una recentissima ed importantissima sentenza, la stessa Corte di Cassazione si è espressa a favore dell’autonomia delle componenti esistenziale e morale del danno rispetto a quella biologica.
“L’autonoma liquidazione del danno morale, sia per la liquidazione del danno esistenziale-relazionale, quali componenti – accertate in fatto – del danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico in senso stretto già liquidato ed ulteriori anche rispetto al danno patrimoniale alla professionalità“. (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32359 del 11/12/2025)
Non solo è stato statuito, a più riprese, dalla medesima Corte di Cassazione che il danno morale si configura come “una sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e non suscettibile di accertamento medico-legale” (Cass. n. 22351 del 3/8/2025).
Chiarito il netto confine tra componente biologica statica (valutazione affidata al medico legale) e componente biologica dinamica (valutazione che deve essere affidata allo psicologo), la porzione più significativa del danno da Mobbing e da Straining si colloca proprio sul piano esistenziale e identitario, ambiti che possono essere penetrati compiutamente ed unicamente da un’analisi psicologica.
In effetti, la valutazione psicologico-lavoristica dovrebbe essere proprio il punto di partenza imprescindibile di un percorso di tutela.
“[…] sarebbe sbagliato e improduttivo sia ritenere che vi sia sempre e comunque un danno biologico dinamico da liquidare in percentuale rispetto al danno biologico fisico, sia lasciare al campo medico-legale anche l’accertamento di quegli aspetti più squisitamente propri della scienza psicologica e strettamente connessi alla personalità (largamente intesa) del soggetto leso. Ciò oltre a rappresentare un passo indietro verso la vecchia concezione di danno biologico/morale, significherebbe una grave violazione delprincipio costituzionale della integrale liquidazione di tutti i danni alla persona nella sua dimensione non solo fisica ma anche psichica. Passando dalla teoria alla pratica, è naturale che se tale accertamento viene fatto prima che la causa venga iscritta al ruolo, si avrà un ricorso veramente esaustivo sul danno da mobbing di cui si richiede il risarcimento, che se è anche non patrimoniale non può più prescindere da approfondimento psicologico peritale oltre che medico legale” (da “Il risarcimento del danno da Mobbing – Alla luce della Cassazione a sezioni unite n. 26972/08“, D. Cantisani, Ediz. a cura di Prima Associazione Italiana contro Mobbing e stress psico sociale).
Questo è stato scritto ben 18 anni fa. Ancora oggi, nel 2026, sussiste la più estrema arretratezza in sede di valutazione del danno non patrimoniale derivante da qualsiasi forma di molestia o vessazione.
Tale prassi ha dirette conseguenze sulle medie risarcitorie che, ad oggi, si aggirano intorno alla cifra di 24.000 € !!!
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, in generale, dobbiamo ammettere, in via presuntiva, che il Mobbing è sempre in grado oggettivamente di generare un danno di rilevante entità. Con specifico riguardo alla componente esistenziale del danno non patrimoniale, le condizioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità, ossia la “gravità della lesione” e la “serietà del danno” (Cass. n. 26972/08), risultano senz’altro ampiamente integrate nelle ipotesi di Mobbing e di Straining come ampiamente argomentato sino ad ora.
L’osservazione sul campo e le ricerche condotte da Ege, iniziate alla fine degli anni ’90 e che tuttora proseguono, continuano a confermare a pieno titolo questo assunto.
“E’ necessario sottolineare come il danno da Mobbing, nella sua parte esistenziale, sia ben più grave di quanto in realtà possa apparire: esso è per sua natura inguaribile, irreversibile e latente, contiene in sè un potenziale pronto a riemergere in ogni altra situazione negativa futura, quasi dallo stesso scaturisse un vero e proprio disturbo dell’adattamento permanente” (da “La valutazione peritale del danno da Mobbing e da Straining“, H. Ege, Giuffrè Francis Lefebvre, ediz. 2004-2019).
La condotta di Mobbing è senza dubbio una qualificazione superlativa di una condotta datoriale illecita capace di generare un danno non patrimoniale di grande portata.
Quindi:
- le conseguenze a livello psico-somatico sono molto probabili ma non determinanti ai fini del riconoscimento del Mobbing e dello Straining;
- tutti i casi di Mobbing e di Straining presentano immancabilmente un danno esistenziale ed un danno morale ma non tutti presentano un danno biologico statico.
E’ un grave errore valorizzare la potenza lesiva del Mobbing esclusivamente sotto il profilo del danno biologico quando questa dinamica si rivela sempre produttiva di altri profili di danno ugualmente rilevanti. La valutazione del danno da Mobbing dovrebbe essere sempre fatta all’insegna della massima personalizzazione.
Per quanto concerne il danno esistenziale, sul piano probatorio, l’ordinamento attribuisce rilievo alle presunzioni cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva per la formazione del proprio convincimento (Cass. 11586/25, Cass. 21961/10, Cass. 24028/09, Cass. 10847/07, Cass. 9834/02).
Da una parte la vittima non deve trascurare di produrre dimostrazioni concrete delle ripercussioni che la dinamica persecutoria le ha procurato (ricorrendo, per esempio, alla prova per testi), dall’altra parte un contributo di rilievo sarà fornito senza dubbio dalla perizia psicologica proprio per la sua funzione trasformativa.
Quest’elaborato ha la sua capacità di fornire sia la prova tecnica della dinamica, sia di mostrare la continuità del nesso casuale facendo “saltar fuori” il danno come logica conseguenza di quella dinamica, salvo esporre in modo estremamente dettagliato tutte le singole ripercussioni. È proprio in questa sua capacità di raccordo logico-scientifico che risiede la forza persuasiva della perizia che può fungere da “mappa” per il giudice, per guidarlo a costruire un solido ragionamento, e sussumere una valida prova presuntiva.
⇥ Danno biologico e danno psicologico: guarda questo video di 1 minuto per capire la differenza tra un danno biologico e un danno psicologico …
Ecco una rappresentazione grafica del danno da Mobbing e da Straining che mostra la natura intrinsecamente complessa e multilivello di questa tipologia di pregiudizio, dove le diverse componenti operano, non in modo isolato, ma in modo interdipendente.

Le tabelle Ege per il calcolo della Lesione da Mobbing e da Straining
La tabella sottostante offre un quadro organizzato delle diverse voci di danno presentate in relazione al professionista maggiormente competente per la loro valutazione e quantificazione.
I criteri adottati seguono una logica funzionale ad una strategia legale efficace, orientata alla massima valorizzazione di ciascuna voce di danno, nell’ottica soprattutto della personalizzazione, per arrivare ad un risarcimento integrale del danno.

Mobbing, errori nella pratica forense e giurisprudenza: dove si concentrano i nodi critici
L’omissione dell’analisi psicologico-lavoristica del conflitto: un deficit in grado di segnare l’intera vicenda processuale
Nonostante l’importanza centrale dell’analisi peritale del conflitto, questa è spesso omessa nella pratica forense, con il risultato di generare ricorsi costruiti su basi fragili, esposti non solo al rischio di esiti negativi, ma anche a percorsi giudiziari estenuanti che attraversano tutti e tre i gradi di giudizio, comportando un notevole aggravio per la parte ricorrente, non solo sotto il profilo economico, ma anche emotivo.
Quand’anche il ricorrente giunga finalmente al 3° grado di giudizio con un esito “favorevole”, questo risentirà inevitabilmente di un’impostazione iniziale carente o deficitaria dell’atto introduttivo e, molto probabilmente, di una valutazione del danno compromessa.
Un errore è confondere l’analisi del conflitto con una mera ricostruzione anamnestica, anche puntuale, degli eventi. Non si tratta di raccogliere un racconto retrospettivo, ma di elaborare, secondo criteri tecnico-scientifici, quelli della psicologia del lavoro, un meccanismo lesivo complesso e articolato e una sequenza eziologica che colleghi dinamicamente il conflitto o la psico-dinamica, la risposta psicologica individuale e il danno che ne deriva (nesso causale qualificato).
Puntare solo sulla perizia medico legale …
Altro grave errore (purtroppo estremamente diffuso!) è puntare esclusivamente su una perizia medico legale credendo che sia sufficiente per ricostruire il nesso casuale quando, invece, questa non crea un “nuovo” nesso casuale ma valida e completa la catena eziologica già tracciata dallo psicologo del lavoro. Solo così emerge veramente la genesi del danno. La ricostruzione eziologica non può limitarsi ad un’osservazione clinica postuma del danno, ma deve risalire alla psico-dinamica del conflitto lavorativo, da cui si sviluppa l’intero meccanismo lesivo e da cui origina veramente il danno.
L’atto introduttivo del ricorso, quindi, allegherà entrambe le perizie, con priorità logica alla perizia psicologica del lavoro.
Puntare sul potere di riqualificazione del giudice …
Un altro errore che è dato riscontrare nei ricorsi per condotte vessatorie è il richiamo cumulativo a tutte le categorie conflittuali (Mobbing e Straining in testa), indicativo dell’assenza di una lettura specialistica psico-organizzativa dei fatti che metta in relazione psico-dinamiche, condotte agite nel contesto lavorativo, modalità di risposta della vittima e danni. Ciò che emerge è un disallineamento, un quadro confusionario, caotico e privo di una profonda coerenza interna sotto il profilo della qualificazione tecnica dei fatti (questo impianto non trasmette, forse, insicurezza a chi deve valutarlo …?)
💡 Quest’impostazione, forse, più che il frutto di una scelta consapevole, pare essere l’espressione di un affidamento fiducioso nei confronti del giudice cui viene consegnata la responsabilità di una riqualificazione dei fatti oggetto della causa, posto che l’ordinamento glielo consente.
C’è però un elemento centrale che viene trascurato: se da una parte è assolutamente positivo che l’organo giudicante possa recuperare la tutela, dall’altra parte, però non si tiene a fuoco che quella stessa azione di riqualificazione dei fatti risentirà del mancato supporto specialistico che doveva e dovrebbe intervenire sin dall’origine dell’azione giudiziaria!
Ma eccoci al vero “disastro”: la responsabilità di quell’accertamento cosi importante viene trasferita, in sede di CTU, ad un consulente tecnico, tipicamente un medico legale, che, nemmeno lui è competente per leggere le psico-dinamiche, potendo fare una valutazione del danno in senso esclusivamente nosografico. Il risultato pratico è che resta, quindi, di fatto scoperta l’analisi del nesso causale “sostanziale”!!!
Il problema è che l’assenza di una lettura psico-organizzativa a monte produce effetti distorsivi lungo tutto l’iter giudiziario, incidendo negativamente sulla qualità della ricostruzione fattuale e sulla stessa valutazione del danno.
Un atto introduttivo privo di un’analisi adeguata del conflitto si riverberà molto probabilmente su tutto il percorso processuale dal 1° al 3° grado di giudizio!
Intento persecutorio: prova impossibile o … un “elefante nella stanza“?
Nell’ambito del Metodo Ege® (1° fase), introdotto da Harald Ege nel 2001, l’”intento persecutorio” viene individuato come 7° parametro di riconoscimento del Mobbing, e dal 2004 anche dello Straining (categoria conflittuale ideata da Ege). Si tratta di un criterio che è stato pienamente recepito dalla prevalente giurisprudenza, inclusa quella di legittimità.
La prova dell’intento persecutorio è diventata, quindi, una prova maestra del Mobbing e… una delle principali ragioni di rigetto dei ricorsi. Analizziamo a fondo queste ragioni.
La vera ragione che sta alla base di questo rigetto massiccio, risiede in una prassi consolidata che caratterizza sia l’impostazione dei ricorsi sia quella delle consulenze tecniche d’ufficio, private sistematicamente del contributo di quell’unica competenza specialista, quella psicologo-lavoristica deputata ad analizzare le psico-dinamiche occupazionali e capace di renderli intellegibili alla giustizia (proprio quel contributo, tra l’altro, che aveva avviato nel 2001 la giurisprudenza del Mobbing!), incluso l’intento persecutorio.
Dunque, la ricorrente asserzione secondo cui l’intento persecutorio sia impossibile da provare è solo la proiezione di questa lacuna strutturale che continua a persistere, inspiegabilmente. In realtà, l’intento persecutorio è pienamente accertabile a condizione che la prova tecnica del Mobbing venga restituita al suo referente naturale: lo psicologo del lavoro.
Proprio questa lacuna ha condotto ad una radicale deviazione interpretativa del parametro dell’intento persecutorio cosi come lo aveva concepito il suo ideatore, Harald Ege, allontanando il suo accertamento da un approccio oggettivizzato e riconducendolo ad una inafferrabile dimensione interiore del mobber o dello strainer e generando, quindi, l’erronea convinzione della sua impossibilità probatoria.
La fonte teorica di riferimento per la definizione dell’intento persecutorio è proprio l’opera di Harald Ege, “La valutazione peritale del danno da Mobbing e da Straining” (Giuffrè Francis Lefebvre, 2ª ed., 2019), nella quale il suo ideatore ci spiega chiaramente come dedurne la prova, infatti, scrive che:
“In tutti i casi di Mobbing (e anche di Straining), la ‘prova del nove‘, la ‘cartina di tornasole’ per individuare l’esistenza di un intento persecutorio è l’accertamento in concreto di un effetto discriminatorio soggettivo (ovvero di una differenza di trattamento intuiti personae), che altro non è che la concreta risultante dello scopo politico e dell’obiettivo discriminatorio.” (Harald Ege)
L’intento persecutorio, e la stessa essenza del Mobbing e dello Straining, risiedono proprio nel fattore della discriminazione, ovvero nell’esistenza di una differenza oggettiva di trattamento riservato ad una specifica persona o ad uno specifico gruppo di persone, all’interno del medesimo contesto lavorativo, in ragione delle sue/loro “qualità personali“. È in questa discriminazione che l’intento persecutorio trova la sua essenza, rendendosi così perfettamente intellegibile.
Dove attenzione, addirittura, ci sono casi, estremamente frequenti, in cui l’intento persecutorio risulta talmente oggettivabile da prescindere persino dalla persona concreta che lo subisce. La vittima non viene scelta in ragione di “caratteristiche personali”, bensì in ragione del ruolo o della posizione che occupa all’interno dell’organizzazione lavorativa. In questi casi, chiunque si trovi in quel ruolo, può diventare bersagio della persecuzione e si può parlare di una vera e propria spersonalizzazione dell’intento persecutorio.
In forza dell’art. 3 della Costituzione italiana (che non prevede un numero chiuso di fattori discriminatori e che vieta ogni forma di discriminazione fondata su “condizioni personali e sociali“) e della stessa normativa antidiscriminatoria italiana (art. 15 St. Lav., D.Lgs 215/2003, D.Lgs 216/2003 e D.Lgs 198/2006), comunitaria (art. 21 della Carta Diritti Fondamentali Ue) ed internazionale (art. 14 Cedu), tutte le dinamiche persecutorie dovrebbero trovare il loro naturale inquadramento proprio nella disciplina più favorevole prevista da queste speciali normative. Perchè di fatto Mobbing e Straining rientrano a pieno titolo nella categoria delle “molestie morali“.
A questo punto, c’è una domanda che sorge spontanea: se la lettura dell’intento persecutorio fosse rimasta affidata alla competenza dello psicologo del lavoro, non si sarebbe forse giunti, nel tempo, a una giurisprudenza più “sensibile” e orientata verso l’applicazione della disciplina antidiscriminatoria a queste dinamiche così gravi? Possiamo ancora puntare a quest’obiettivo, o no?
Certamente, quindi, l’intento persecutorio deve continuare a conservare la sua forza qualificante delle fattispecie del Mobbing – e anche dello Straining – ma recuperando il suo significato psicologico-lavoristico.
💡 A tal proposito, si evidenzia che è un grave errore privare lo “Straining” di questo elemento costitutivo, equiparandolo ad un semplice “ambiente stressogeno” (non si capisce, tra l’altro, perchè il suo ideatore, Ege, avrebbe dovuto coniare una nuova parola, così particolare!). Altrimenti, non si fa altro che privarlo di quella forza qualificante che lui voleva proprio conferirgli allo scopo pratico di promuovere la protezione giuridica di quelle (numerose) forme di persecuzioni lavorative, ontologicamente diverse dal Mobbing, ma ugualmente se non, anzi maggiormente lesive!
D’altra parte, la stessa Corte di Cassazione, pur riconoscendo, secondo un recente orientamento ormai consolidato, la risarcibilità del danno derivante da situazioni diverse da quelle vessatorie cui siano riconducibili conseguenze stressogene, continua a sostenere la centralità della componente intenzionale ai fini della configurabilità sia del Mobbing che dello Straining, determinando quella componente, di per sé stessa, la configurazione della violazione dell’art. 2087 c.c..
“La concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pienamente inquadrabile nell’ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell’art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all’art. 1225 cod. civ. per il caso di dolo; è configurabile lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati, nei confronti di un dipendente anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164)“. (Sent. Cass. 32598/2025).
L’intento persecutorio, quindi, può e deve essere provato se siamo di fronte ad un caso di Mobbing o di Straining, se dobbiamo sostenere in giudizio la tesi del Mobbing o dello Straining, e dobbiamo farlo allo scopo preciso e preminente di ottenere la valutazione di un danno coerente con la portata lesiva dell’una o dell’altra fattispecie.
Rinunciare a riconoscere l’intento persecutorio equivale a cancellare l’abuso, la prevaricazione, la violenza psicologica, la vessazione, la molestia morale, la ritorsione (specie nei casi di whistleblowing) che diventano eventi neutri. Il danno, quindi, non è più il risultato di una condotta umana deliberata bensì di una somma casuale di fattori. Ma il danno può essere compreso e valutato solo se resta correlato a ciò che lo ha prodotto.
Se è vero che l’intento persecutorio è elemento soggettivo che deve essere desunto mediante una valutazione d’insieme della dinamica, allora la sua prova deve essere assunta ragionevolmente in modo presuntivo.
La perizia psicologica del lavoro non si sostituisce a tale prova, ma ne rappresenta il fondamento tecnico, offrendo al giudice una chiave di lettura sistemica e metodologicamente rigorosa dei fatti. E’. capace di unificare episodi frammentari (=indizi) nell’ambito di un quadro unitario dotato di coerenza sistemica. In tal senso, ha natura di “prova tecnica“. Ed è proprio questa coerenza che permette al giudice di fondare una presunzione grave, precisa e concordante.
In altre parole, la perizia non “crea” l’intento persecutorio come prova, ma fornisce il supporto metodologico per inferirlo con rigore.
Interessante cosa scrive il Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 2354 del 12/03/2024, al paragrafo 25 della propria motivazione…
“Come in parte evidenziato anche dal primo giudice, se una condotta, ancorché ambigua, isolatamente considerata può apparire giustificabile, ciò non è più possibile laddove essa si associ ad altre, egualmente ambigue, seppure egualmente in astratto comprensibili. La configurazione quale mera coincidenza dell’effetto negativo di più atti/comportamenti nei confronti di un unico soggetto, perde di persuasività con l’incremento numerico delle coincidenze medesime, sicché proprio quest’ultimo finisce per divenire indice della lettura unitaria delle sottese motivazioni. Mutuando una terminologia tipica del diritto penale, può dunque ritenersi che una singola figura indiziaria non rilevi, la pluralità e concordanza delle stesse delinei invece un quadro probatorio preciso e concordante della univocità degli intenti perseguiti.”
La consulenza tecnica di ufficio (CTU): dove si gioca spesso il destino della causa…
La consulenza tecnica di ufficio viene disposta dal giudice quando questo necessita di acquisire elementi tecnici per formulare la propria decisione, così nomina uno specialista in grado di fornirglieli. Si tratta di un vero e proprio processo parallelo in cui viene realizzato un contraddittorio tra il consulente del giudice e i consulenti designati dalle parti, all’esito del quale il CTU redige una relazione contenente il proprio parere tecnico.
💡E’ innegabile che questo parere, di norma, eserciti un’ influenza preponderante rispetto al convincimento del giudice.
CTU esclusivamente medico legale? Abbiamo un problema
Sebbene esista un Decreto, D.Lgs. 109 del 4 agosto 2023, che regolamenta le competenze dei consulenti tecnici di ufficio attribuendo specificatamente allo psicologo del lavoro la competenza in materia di “Mobbing, stress lavoro correlato ecc“, a tutt’oggi prosegue, dopo tanti anni, una prassi profondamente sbagliata nei tribunali del lavoro che vede, invece esclusivamente il medico legale quale consulente tecnico prediletto del giudice e ciò rappresenta un fattore altamente critico per la ricerca della verità materiale, poiché l’analisi delle dinamiche psico-sociali richiede competenze che esulano completamente dall’ambito medico-legale.
In una CTU dove si discute di psico-dinamiche, di Mobbing o di qualsiasi situazione che determini stress lavoro correlato, la presenza dello psicologo del lavoro è una condizione imprescindibile di correttezza processuale e di giustizia.
E’ compito e una precisa responsabilità del legale, nell’interesse del proprio assistito, richiedere la nomina di uno psicologo del lavoro in sede di CTU.
E’ chiaro che tale richiesta può risultare credibile solo se l’impostazione tecnico-specialistica di matrice psicologico-lavoristica è già stata tracciata sin dall’atto introduttivo, quindi solo se la perizia psicologica di parte è stata prodotta (e adeguatamente valorizzata) e solo se viene incaricato, come consulente tecnico di parte, uno psicologo del lavoro (che naturalmente sarà il medesimo che redigerà la perizia).
Altrimenti il giudice potrebbe chiedersi: “perchè mai dovrei nominare come mio consulente tecnico quello specialista che neppure le parti scelgono come proprio consulente tecnico principale?”
Si tratta di promuovere una nuova cultura processuale, improntata alla selezione corretta di competenze tecnico-specialistiche, previste dall’ordinamento (D.Lgs 109/2023) e pertinenti con la natura delle materie oggetto della controversia.
E’ un fatto che la CTU, nella stragrande maggioranza dei casi (noi diremmo “tutti”!), giochi un ruolo così decisivo nella causa da determinarne le sorti. Ecco perchè è così importante la scelta di un consulente tecnico di parte, non solo realmente qualificato, ma anche molto preparato nella materia specifica del Mobbing e della conflittualità lavorativa. Questo vale tanto per il lavoratore tanto per l’azienda.
La nuova categoria dell’”ambiente stressogeno“: si apre veramente un nuovo varco di tutela?
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente e correttamente riconosciuto la risarcibilità di danni derivanti dacondizioni lavorative generative di stress anomalo, anche in assenza di Mobbing o di Straining. Questo passaggio rappresenta un grande passo avanti nella tutela, perché prende atto che non tutto il disagio lavorativo proviene (ovviamente!) da dinamiche persecutorie strutturate ma cela un grande equivoco e una grande insidia per i lavoratori danneggiati… non solo dal Mobbing !
Anzitutto, la rapidissima ed entusiastica consacrazione di questo concetto a “super” categoria giuridica onnicomprensiva si innesta in uno scenario che già risente pesantemente di una cronica carenza di analisi accurate delle psico-dinamiche produttive di stress nei contesti lavorativi, e incoraggia a cristallizzare un trend già problematico con ricadute dirette sugli importi risarcitori già gravemente mortificati. Non sarà forse un’abdicazione finale?
In un tale contesto, l’adozione di una categoria così fumosa e così elastica rischia di diventare una soluzione comoda ma “wishy-washy“; in pratica, dice tutto e non dice niente.
E’ capace di assorbire e livellare situazioni profondamente diverse per natura e per potenza lesiva. Ci restituisce una percezione sterilizzata del danno uniformata e attenuata, che non riflette più la reale intensità e gravità delle condotte subite, né risulta ancorata, come dovrebbe essere, alla centralità della persona che quel danno ha vissuto.
Così, paradossalmente, il concetto nato per ampliare la tutela della persona lavoratrice finisce per renderla sostanzialmente invisibile e la ricerca della verità sostanziale sacrificata in favore di spiegazioni semplificate.
Per non parlare del fatto che dissolve qualsiasi responsabilità umana! D’altra parte, è “l’ambiente” ad essere responsabile. In una situazione di Mobbing e di Straining, il mobber e lo strainer la fanno franca ? …
Se la scala di gravità dei fenomeni viene dissolta in una categoria indistinta, non rischiamo forse di smarrire proprio ciò che il diritto vuole proteggere: la persona del lavoratore? E, soprattutto, riuscirà mai a risarcirla veramente se il danno patito non riuscirà ad emergere per quello che realmente è?
Ma c’è un’altra insidia: il concetto di “ambiente stressogeno” rischia di suggerire che qualsiasi condizione di stress sul lavoro sia, di per sé, sufficiente a fondare un diritto al risarcimento. Questo è estremamente pericoloso poichè induce ad intraprendere battaglie legali che sfoceranno in fallimenti clamorosi. E forse anche ad un’impennata di cause che di tutto spiano produrranno nel tempo una repulsione degli organi giudicanti, esattamente come è accaduto 30 anni fa per il Mobbing???
Non ogni situazione “stressante” produce automaticamente un danno risarcibile, anche se produce reazioni psico-somatiche. Il lavoro, per sua natura, comporta pressioni, responsabilità, carichi e conflitti fisiologici (cd stress occupazionale che rientra nella normale natura del lavoro).
La questione non è dunque se esista stress, ma se quello stress abbia una natura quantitativa e qualitativa da trasformarsi in un pregiudizio risarcibile e causalmente riconducibile a specifiche condizioni o dinamiche lavorative anomale. E comunque la portata stressogena di quel danno dovrà essere necessariamente valutata in relazione alla risposta psicologica, unica ed irripetibile, della persona lesa perchè questa risposta è la misura effettiva di quel danno.
💡In qualsiasi caso, è necessaria un’analisi specialistica che identifichi e definisca la causa dello stress, ne valuti (e valorizzi!) la sua potenza lesiva e il suo concreto impatto sulla persona, collegandolo a quella causa (nesso causale). Solo così può emergere una scala di gravità dei fenomeni ed essere restituita una percezione, quindi una valutazione e una quantificazione, del danno coerente con la reale potenza lesiva accertata.
Si tratta di un ambito specialistico riservato allo psicologo del lavoro (D.lgs. 109/2023).
Negare autonomia giuridica e densità concettuale alle condotte persecutorie e alle molestie morali, inclusi Mobbing e Straining, non è un esercizio teorico. Equivale a togliere dignità al DANNO che producono. Cosa succederà alle molestie sessuali?
⇥ Leggi l’articolo di Harald Ege…

