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Con sempre maggiore frequenza vengono installati a bordo dei veicoli impiegati da datori di lavoro pubblici e privati sistemi di localizzazione e di comunicazione (anche in tempo reale) della posizione per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di persone o cose nonché per dare esecuzione ad ulteriori prestazioni, con riflessi sulla possibilità di localizzare la posizione dei lavoratori assegnatari dei veicoli medesimi. I dati relativi all'ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi, con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice per la privacy. Ciò, anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei lavoratori interessati, atteso che il datore di lavoro, titolare del trattamento, è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo.

È stato quindi reputato opportuno individuare, in termini generali, le condizioni di liceità di tali trattamenti ed in particolare dare attuazione all'istituto del c.d. bilanciamento di interessi (non diversamente dalla determinazione già adottata in passato nella Del. n. 13 del 1° marzo 2007, "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet", con particolare riferimento al punto 7, doc. web n. 1387522) e prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice alcune misure opportune rispetto al trattamento dei dati in questione.

Per queste ragioni, il 04 ottobre sorso il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI si è pronunciato sui Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, affermando che se sono adottate le garanzie previste dall'art. 4, co. 2, L. n. 300/1970, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) relativi all'ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, anche in assenza del consenso degli interessati. Tuttavia, afferma il Garante, tali sistemi possono essere considerati legittimi solo se dai datori di lavoro vengono osservate le seguenti misure:

  1. nel rispetto del principio di necessità, la posizione del veicolo non deve essere di regola monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;
  2. in base al principio di pertinenza e non eccedenza, i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite;
  3. quale misura necessaria, devono essere designati appositi responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo, impartendo loro le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione;
  4. obbligatoriamente deve essere informato per iscritto il lavoratore del trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo.

 

 
 

 

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