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L'art. 25 della L. 4.11.2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) prevede l'unificazione delle procedure pubblico-privato attraverso l'estensione al settore privato del meccanismo relativo alla trasmissione telematica della certificazione medica valido per il settore pubblico (art. 55 - septies, D.Lgs. 165/2001), al fine di assicurare un quadro completo e un sistema efficace di controllo.

In particolare, il provvedimento stabilisce che in tutti i casi di malattia:
- la certificazione medica è inviata per vista telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'INPS secondo le regole introdotte dalla L. 296/2006 (art. 1, c. 810);
- l'INPS provvede poi a inoltrare la certificazione al datore di lavoro;
- l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione costituisce illecito disciplinare (per il medico).

Fino al 31.1.2011, ai medici è quindi consentito di utilizzare il consueto canale della certificazione cartacea, continuano ad essere valide le certificazioni rilasciate su modelli non "standard" (es. ricettario privato) o su quelli in uso presso i reparti ospedalieri o il pronto soccorso, a condizione però che dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente "clinica" ma che, attraverso una precisa diagnosi, metta il medico INPS in condizione di valutare l'incapacità al lavoro; in caso di dubbio, la valutazione della certificazione è demandata al medico di Sede. Questi certificati, comunque da inoltrarsi sia al datore di lavoro che all'INPS, sono validi a condizione che contengano i seguenti dati: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data di rilascio, timbro e firma del medico, abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito. Ove uno di questi dati manchi, è compito del lavoratore assicurato chiedere, a chi ha rilasciato il certificato, la regolarizzazione, senza che possa supplire il medico curante (INPS, circ. 13.5.1996, n. 99; circ. 25.7.2003, n. 136; msg. 7.11.2003, n. 968).

Dal 01.02.23011, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e la durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS ( INPS, circ. 16.4.2010, n. 60). Salvo che il datore di lavoro non richieda all'INPS la trasmissione in via telematica, il lavoratore deve, entro 2 giorni dal rilascio, recapitargli o trasmettergli, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante (art. 2, D.L. 30.12.1979, n. 663, conv. L. 29.2.1980, n. 33, come modificato dall'art. 1, co. 149, L. 311/2004). A tale scopo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN (art. 50, co. 5-bis, D.L. 30.9.2003, n. 269 - L. 326/2003, inserito dall'art. 1, co. 810, L. 27.12.2006, n. 296). Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e dell'economia, in attuazione della predetta norma (Decreto 26.2.2010), ha definito le modalità per la predisposizione e l'invio telematico (disciplinare tecnico), da parte dei medici, delle certificazioni di malattia all'INPS. Il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestazione di malattia; ha stabilito che l'INPS debba rendere immediatamente disponibile  al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico. Il lavoratore del settore privato è tenuto entro 2 giorni dal relativo rilascio a recapitare o a trasmettere l'attestazione di malattia rilasciata dal medico curante al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della predetta attestazione. L'INPS mette a disposizione detti certificati secondo le seguenti modalità: mediante accesso diretto al sistema INPS mediante apposite credenziali che sono rese disponibili dall'Istituto stesso (le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 60 del 16.4.2010); mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro (le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 119 del 7.9.2010). Il lavoratore, dopo aver immesso il proprio codice PIN di identificazione sul sito dell'INPS (opzione “consultazione certificati di malattia”) può consultare i certificati medici che gli sono stati rilasciati e, se dispone di una casella di posta elettronica certificata, inviarli a quest'ultima (INPS, circ. 28.12.2010, n. 164). Il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalità rese disponibili dal SAC in conformità a quanto definito nel disciplinare tecnico.

Al riguardo l'INPS ha precisato quanto segue (circ. 16.4.2010, n. 60 - circ. 7.9.2010, n.119):

a) certificati medici prelevabili dal sito Internet dell'INPS
- Descrizione del processo: i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all'Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC; dopo l'invio all'Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore; l'Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall'Inpdap, individua, per l'intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l'attestato;  l'Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN; l'Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell'Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l'attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato); l'Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni;
- abilitazioni per accedere al sistema: Il Ministero dell'Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di accesso al sistema SAC ai medici dipendenti o convenzionati con il S.S.N - l'Inps rilascia il PIN: a) ai cittadini che ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure previste: internet, Contact Center e uffici Inps; b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una Sede Inps muniti di: modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria, con l'elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l'accesso agli attestati di malattia del personale; modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d'identità del  sottoscrittore;
- periodo transitorio: È previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.

b) certificati medici inviati dall'INPS alla posta elettronica certificato del datore di lavoro
- i datori di lavoro possono richiedere l'invio degli attestati tramite PEC presentando istanza all'indirizzo di Posta certificata di una Sede Inps e deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici;
- la richiesta, per le imprese private, per essere accolta, deve contenere l'identificazione del richiedente espressa con la matricola Inps. Nel messaggio l'azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all'indirizzo di P.E.C. mittente più matricole Inps riferite all'azienda stessa (il formato di invio dei documenti va scelto tra: TXT, XML, entrambi);
- Ricevute le richieste da parte dei datori di lavoro, flussi automatici giornalieri inoltreranno gli attestati ricevuti dal SAC agli indirizzi di P.E.C. comunicati nel formato richiesto.

Ricordiamo che il certificato medico di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipendente malato a non rendere la prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro per tutta la durata prevista dell'evento morboso e di ricevere, nelle misure stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, il relativo trattamento economico. Il certificato ha dunque la funzione di giustificare l'assenza nei confronti del datore (Cass. 22.8.2007, n. 17898) e, tramite l'indicazione dell'indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l'effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi (INPS e ASL). Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte dall'indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento.

È importante sapere che anche se normalmente la certificazione è rilasciata dal medico "curante" (ovvero quello "di famiglia"), utilizzando l'apposito modulario (in via residuale, vista l'entrata in vigore della certificazione telematica), tale possibilità è riconosciuta anche a medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta, come pure nel caso dei certificati rilasciati all'atto della dimissione da ospedali o strutture di pronto soccorso (INPS, circ. 13.5.1996, n. 99; circ. 25.7.2003, n. 136; msg. 7.11.2003, n. 968).

 

 
 

 

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