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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Il
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della
dott.ssa
Monica Bertoncini ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa
di lavoro n. 711/02 R.G. promossa con ricorso depositato il 04.06.2002
Da:
P. I. con il
proc. dom. avv. P.L. B. del foro di Bergamo giusta procura a margine del
ricorso depositato
-ATTORE
contro:
A. T. SRL in persona
del legale rappresentante pro-tempore con il proc. dom. avv. G. G. del foro di
Bergamo giusta procura a margine della memoria depositata
-CONVENUTA
Oggetto:
risarcimento danni
Causa
chiusa a sentenza il 21.04.2005
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
come da
ricorso depositato in data 04.06.2002
Parte convenuta:
come da
memoria depositata in data 28.10.2002
Con ricorso regolarmente notificato P. I.
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice
del lavoro, la A. T. s.r.l. per sentir accertare la dequalificazione posta in
atto nei suoi confronti a decorrere dal luglio 1998 e per sentirla
conseguentemente condannare al risarcimento del danno subito pari ad una
mensilità retributiva per ogni mese di mansioni dequalificanti o in quella
diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria, nonché per sentir accertare il danno alla salute arrecato dai
comportamenti di <<mobbing>> posti in essere nei suoi confronti e per
sentir quindi condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, da
determinarsi in via equitativa.
A fondamento di tali pretese la ricorrente,
premesso di aver iniziato a lavorare per la A. T. s.r.l. sin dal 1989 con
mansioni di impiegata I° livello CCNL terziario addetta alla gestione del
recupero crediti, esponeva che con comunicazione del 1.7.1998 era stata
formalmente assegnata a mansioni di “analista sistemista”, ma che in realtà era
stata completamente privata delle proprie mansioni.
In proposito, la P. precisava di essere
stata trasferita in una sorta di ripostiglio, con mobili in disuso senza PC e telefono, di essere stata lasciata
nella più assolta inattività, senza contatti con altro personale e con
l’esterno, stante la proibizione ricevuta in tal senso.
La ricorrente, nell’aggiungere di essersi
dimessa il 31.3.2001 e nell’affermare di aver subito un vero e proprio danno
alla salute derivante dalla condotta posta in essere nei suoi confronti, che
qualificava come <<mobbing>>, agiva in questa sede per conseguire
il risarcimento dei danni conseguenti alla dequalificazione ed alla lesione
della integrità psico-fisica subita, rassegnando le sopra precisate
conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la A.
T. s.r.l., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta esponeva che nel luglio 1998,
nell’ambito di un’ampia revisione dei ruoli avviata dalla nuova compagine
sociale, era stata assegnata alla P. la mansione di “analista sistemista”, ma
costei si era rifiutata di apprendere anche le più elementari nozioni relative
alla nuova attività. Pertanto la società, preso atto della indisponibilità
della ricorrente, l’aveva assegnata al recupero dei crediti, ma anche in questo
caso la lavoratrice aveva dimostrato scarso impegno, rifiutando reiteratamente
l’evasione delle pratiche affidatele.
La A. T. s.r.l., nel precisare di aver
tollerato tale atteggiamento in considerazione dell’anzianità di servizio della
ricorrente e dell’intenzione di costei di dimettersi al raggiungimento dell’età
pensionabile, negava di averle assegnato un ufficio non idoneo allo svolgimento
del lavoro, così come escludeva di aver posto in essere nei suoi confronti atti
discriminatori. Concludeva pertanto per il rigetto di ogni domanda.
La
causa, istruita testimonialmente e tramite CTU medico-legale, è stata discussa
e decisa all’udienza odierna mediante separato dispositivo di cui veniva data
pubblica lettura.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L’istruttoria testimoniale ha confermato
come la ricorrente, dipendente della convenuta sin dal 1989 con mansione di
<<recuperatrice>>, a partire dall’ottobre 1998 ed a seguito del
mutamento della compagine sociale della società, abbia subito un grave
demansionamento, con l’assoluta privazione di tutte le mansioni svolte sino ad
allora.
In particolare, la teste B., dipendente
della convenuta dal 1994 al 2001, nel chiarire di aver svolto le stesse
mansioni della P., essendo entrambe addette al recupero crediti, ha spiegato
che il loro lavoro consisteva nell’esaminare la documentazione, capire come si
era originato il credito, prendere quindi contatti con il debitore ed avviare
la trattativa per il recupero dell’importo (v. deposizione B., U.).
La ricorrente, al pari della teste, aveva
facoltà di transigere e concedere dilazioni, seguendo anche la fase finale che
si svolgeva tramite l’intervento di un esattore (v. deposizione B.). Entrambe
si occupavano prevalentemente del recupero crediti di grosse aziende e
disponevano di una scrivania con telefono, PC e calcolatrice (v. deposizione B.).
La teste ha poi riferito che nell’aprile
del 1998 il titolare della società, con cui i dipendenti avevano un ottimo
rapporto sia professionale che personale, comunicò di aver venduto l’azienda al
sig. P. ed in quella occasione la ricorrente “chiese al subentrante quali
fossero le sue strategie imprenditoriali”, ma costui “si innervosì e divenne
rosso, non rispose e si sciolse l’assemblea” (v. deposizione B.).
In seguito, vi furono diversi meeting per
informare il personale delle nuove strategie e per effettuare alcuni test,
meeting a cui la P. non fu mai invitata (v. deposizione B.).
In una successiva riunione del giugno 1998
la ricorrente prese la parola, insistendo per avere spiegazioni sulle strategie
aziendali, ed quindi il nuovo titolare, P., se ne andò sbattendo la porta e
convocando in direzione la P. (v. deposizione B. e U.).
Successivamente, quelle che erano le
<<recuperatrici>> divennero “<<coordinatrici>> di un
gruppo che lavorava all’esterno ed a cui veniva affidata la pratica”, per cui
il loro compito divenne quello di tenere il rapporto con il cliente, che
seguiva direttamente il debitore, e di curare la parte organizzativa e
logistica, supervisionando le attività del personale esterno che si occupava
direttamente degli aspetti operativi inerenti il recupero del credito (v.
deposizione B., M. e U., la quale ha aggiunto che con il mutamento di gestione
cambiò “un po’ tutto sia in relazione alla metodica di lavoro che all’armonia e
al clima generale”).
La ricorrente venne spostata in un ufficio
separato e lontano dagli altri, che veniva utilizzato come ripostiglio di
mobili dismessi, e non le venne affidata più alcuna pratica (v. deposizione B.,
M. e U.).
Si trattava di un ufficio isolato,
collocato in fondo al corridoio, e mentre tutti gli altri uffici erano stati
modificati ed ampliati, quello rimase nelle medesime condizioni (v. deposizioni
U. e B.).
L’ufficio della ricorrente era inoltre
privo degli strumenti di lavoro, c’erano solo oggetti dismessi e da buttare, la
P. non aveva il PC, né il telefono e neppure figurava nell’elenco telefonico
dei dipendenti aziendali (v. deposizione M., U. e doc. 3 fasc. ricorrente).
In tali condizioni era sostanzialmente
impossibile lavorare, dal momento che tutta l’attività della A. T. s.r.l. era
informatizzata, per cui senza computer non era possibile fare niente (v.
deposizione M.).
L’ufficio venne dotato di un telefono e di
un terminale solo nell’ultimo periodo, quando veniva utilizzato anche da una
collaboratrice della società, C., ma in ogni caso la ricorrente rimase sempre
inattiva, posto che sulla sua scrivania non vi erano pratiche per lavorare,
come ebbero modo di constatare molti suoi colleghi (v. deposizione U. e M., il
quale ha confermato che con il passaggio di gestione la ricorrente venne
inserita nell’ufficio dei programmatori, benché si trattasse di una soluzione
poco comprensibile, in quanto la P. “di informatica non capiva niente”, mentre
“era brava nel suo lavoro” di recuperatrice).
La totale inattività della P. è confermata
dalla circostanza, riferita da alcuni testi, per cui costei trascorreva le sue
giornate dedicandosi all’hobby dell’astrologia (v. deposizione B., M., U.).
La condizione della ricorrente venne
inoltre percepita dagli altri come un “monito”, tant’è che costoro temevano di
“poter fare la stessa fine” (v. deposizione U.).
In proposito, la teste B. ha raccontato di
essere stata sorpresa dal nuovo capo a parlare con la ricorrente ed in quella
occasione le venne detto di non andare più a trovarla (v. deposizione B.).
Nella medesima situazione si trovò il
collega M., che evitava di andare dalla ricorrente in quanto il capoufficio,
ing. Rossi, “aveva la porta aperta e controllava il passaggio”, ed un paio di
volte in cui era andato a trovarla dovette allontanarsi immediatamente alla
vista del Rossi, per “evitare la ramanzina” (v. deposizione M., il quale ha
aggiunto che i rapporti con lei si diradarono “sia perché era inutile parlare
con lei che non partecipava al lavoro sia perché Rossi non voleva”).
Le circostanze riferite dai suddetti testi,
precise e pienamente concordanti tra loro, rendono credibile tali deposizioni,
mentre analoghe considerazioni non possono svolgersi per le affermazioni rese
dalla teste V., la quale, pur sostenendo che l’ufficio della P. era dotato di
computer e telefono, ha ammesso di non essere mai entrata nella sua stanza, per
cui non è dato comprendere su che basi sia stata resa tale dichiarazione (v.
deposizione V.).
La V. neppure aveva conoscenza diretta
della mansioni assegnate alla ricorrente, avendole descritte in maniera
estremamente generica, così come si è limitata ad affermare di aver “sentito dire nell’ambiente” che alla
P. era stato proposto di diventare “customer manager” e che costei “si rifiutò”
(v. deposizione V.).
Neppure dalla testimonianza della C.
possono trarsi utili elementi, posto che costei svolgeva il proprio lavoro
prevalentemente fuori dall’azienda, ove si recava solo in caso di necessità (v.
deposizione C.).
Parimenti inattendibile appare la
deposizione del teste Pi., secondo cui la ricorrente, dopo essersi rifiutata di
lavorare al reparto informatico, venne riassegnata al recupero crediti e le
vennero affidate alcune pratiche da seguire (v. deposizione Pi.).
Occorre infatti rilevare come il teste
abbia riferito che la P. “si rifiutò di eseguire questo lavoro, perché riteneva
che la pratica le dovesse pervenire già istruita”, in quanto “voleva limitarsi
a fare l’ultima telefonata” (v. deposizione Pi.).
Non risulta tuttavia credibile che una persona
come la ricorrente, con dieci anni di esperienza nel lavoro di recupero credito
e che aveva lamentato insoddisfazione per il mutamento di mansioni (doc. 2
fasc. ricorrente), una volta riassegnata ai V. compiti, si sia rifiutata di
eseguirli.
Peraltro, è assolutamente inverosimile che
un datore di lavoro, per oltre due anni, tolleri il comportamento di grave
insubordinazione del proprio dipendente che si rifiuta sistematicamente di
svolgere le mansioni affidategli, soprattutto ove si consideri che in tale
lasso di tempo non è stata mossa alcuna contestazione disciplinare verso la P.
per il comportamento in questione. Ed in proposito il teste Pi. non ha saputo
spiegare il motivo per cui non fu assunta alcuna iniziativa disciplinare verso
la ricorrente, confermando in ogni caso di averla lasciata inattiva, non
avendole più affidato alcun incarico (v. deposizione Pi.).
Deve quindi ritenersi che sia stata la
datrice di lavoro a privare la ricorrente delle precedenti incombenze,
decidendo di modificare le mansioni che costei aveva svolto ininterrottamente
per quasi dieci anni e per le quali era certamente qualificata, assegnandole un
nuovo incarico, ma di fatto lasciandola completamente inattiva, spostandola
dall’ufficio che aveva sino ad allora occupato e condiviso con i propri
colleghi e trasferendola in un ufficio isolato e dotato solo di materiale
dismesso, senza strumenti per poter lavorare.
La condizione di totale e forzata
inattività in cui la P. si è trovata dall’ottobre 1998 (doc. 2 fasc. ricorrente)
sino al 31.3.2001 (data delle dimissioni) integra una chiara violazione
dell’art. 2103 c.c., la cui finalità è quella di salvaguardare “il diritto del
lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all’accrescimento del
proprio corredo di nozioni di esperienza e perizia acquisita nella fase
pregressa del rapporto ed impedire conseguentemente che le nuove mansioni
determinino una perdita di potenzialità professionali acquisite o affinate sino
al quel momento, o che per altro verso comportino una sottoutilizzazione del
patrimonio professionale del lavoratore” (così cass. civ. sez. lav. n.
10405/95).
E’ evidente che lo stato di inattività cui
la ricorrente è stata costretta abbia determinato un progressivo svuotamento
del suo bagaglio professionale e delle conoscenze acquisite, soprattutto tenuto
conto che si è trattato di una assoluta privazione delle mansioni protrattasi
per oltre due anni.
Vanno poi considerate le modalità
attraverso le quali tale demansionamento è stato attuato, isolando la lavoratrice,
che si è vista trasferire dall’ufficio condiviso con i colleghi da circa dieci
anni per essere collocata in un locale sprovvisto dei necessari strumenti di
lavoro ed utilizzato come deposito per i materiali dismessi.
Il comportamento illecito è stato quindi
posto in essere dal datore di lavoro con particolare ostilità ed avversione
verso la ricorrente, considerato che il lavoro, come più volte affermato dalla
giurisprudenza, non rappresenta solo un mezzo di guadagno, ma anche una forma
di estrinsecazione della personalità dell’individuo sul luogo di lavoro,
diritto tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost. (v. cass. civ. sez. lav. n. 12553/03,
n. 15686/02 e n. 8835/01).
La A. T. s.r.l. va quindi condannata al
risarcimento del danno subito dalla P. in conseguenza di tale illecita
condotta, danno da liquidarsi equitativamente utilizzando come parametro la
retribuzione della ricorrente.
Pertanto, considerata la gravità del
comportamento posto in essere nei confronti della P., desumibile dalla completa
privazione delle mansioni, dalla durata della dequalificazione, dall’anzianità
aziendale della lavoratrice e dalle modalità con cui è stato attuato, in
maniera plateale quasi a rappresentare un monito per gli altri dipendenti che
intendessero esprimere le proprie opinioni riguardo alle decisioni aziendali,
il danno può essere quantificato in € 500,00 per ogni mese di dequalificazione
subita (pari a circa l’80% della retribuzione netta della ricorrente).
Non ritiene questo giudice di accedere alla
massima quantificazione, in misura pari ad una mensilità di retribuzione per
ogni mese di dequalificazione, dovendosi considerare che la ricorrente, alla
data delle dimissioni, ha conseguito la pensione e quindi il danno alla
professionalità risulta attenuato dal fatto che non ha dovuto ricollocarsi sul
mercato del lavoro.
L’importo del risarcimento, a tale titolo,
ammonta quindi a complessivi € 15.000,00 (€ 500,00 per i due anni e sei mesi di
dequalificazione), e poiché la liquidazione avviene ai valori attuali ed è
quindi comprensiva della rivalutazione monetaria su tale somma competono gli
interessi legali dalla data del fatto (ottobre 1998) sul capitale (previa
devalutazione della somma sopra liquidata) per il primo anno sul capitale e sul
capitale annualmente rivalutato secondo i criteri di cui all’art. 150 disp.
Att. c.p.c. per gli anni successivi fino al saldo.
Passando quindi ad analizzare la domanda
relativa al risarcimento del danno alla salute conseguente a tale condotta, la
stessa appare fondata, benché i fatti
non siano riconducibili alla fattispecie del <<mobbing>>, come
prospettato dalla ricorrente, bensì a quella dello <<straining>>.
In proposito, va ricordato che il
<<mobbing>>, nella definizione offerta dalla psicologia del lavoro,
cui gran parte della giurisprudenza di merito ha ormai aderito, sia “una
situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante
progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto
contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore,
inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo
e gravità. Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a
tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e
dell’umore che possono portare anche a invalidità psicofisica permanente” (v.
da ultimo anche Trib. Forlì n. 28/05).
Si ritiene inoltre in dottrina che il
<<mobbing>> non si caratterizzi per una singola azione,
concretizzandosi in “una strategia, un attacco ripetuto, continuato,
sistematico, duraturo”, tant’è che sono state individuate cinque categorie entro
cui ricondurre le azioni mobbizzanti e precisamente: gli attacchi ai contatti
umani (limitazioni alle possibilità di esprimersi, continue interruzioni del
discorso, rimproveri e critiche frequenti, sguardi e gesti con significato
negativo); l’isolamento sistematico (trasferimento in un luogo di lavoro
isolato, atteggiamenti tendenti ad ignorare la vittima, divieti di parlare od
avere rapporti con questa); i cambiamenti delle mansioni (privazione totale
delle mansioni, assegnazione di lavori inutili, nocivi o al di sotto delle
capacità della vittima); gli attacchi contro la reputazione (pettegolezzi,
ridicolizzazioni, anche calunnie, umiliazioni); la violenza o la minaccia di
violenza (minacce od atti di violenza fisica, anche a sfondo sessuale), altre
azioni.
Ciò
che viene evidenziato dai teorizzatori del fenomeno è che il
<<mobbing>> non è costituito e non si esaurisce in una
singola condotta (ad esempio in un singolo demansionamento od in una molestia
sessuale), ma si traduce in una vera e propria aggressione, in un
accerchiamento della vittima, in un conflitto mirato contro una persona od un
gruppo di persone ove deve essere ben percepibile un intento persecutorio (al
fine di distinguerlo, a titolo esemplificativo, da tutte quelle situazioni di
tensioni naturalmente conseguenti da un cambiamento di gestione o di
organizzazione).
Gli elementi caratterizzanti il
<<mobbing>> sono costituiti dalla frequenza (che serve a
differenziare un singolo atto di ostilità da quel conflitto sistematico e
persecutorio che è il <<mobbing>>) e dalla ripetitività nel tempo
delle aggressioni.
Ciò
premesso, il CTU nominato, dott. H. Ege, nell’analizzare la vicenda, mentre ha
ritenuto sussistenti alcuni parametri di riconoscimento del
<<mobbing>> (quali: l’ambiente lavorativo, in cui i fatti si sono
svolti; la durata della conflittualità, superiore ai sei mesi, tempo ritenuto
necessario per configurare un caso di <<mobbing>>; la tipologia
delle azioni ostili, alcune della quali tipiche del <<mobbing>>,
come ad esempio l’isolamento ed il cambiamento delle mansioni lavorative; il
dislivello tra gli antagonisti, in quanto la vittima si trova in posizione di
inferiorità rispetto alle decisioni dei superiori), non ha tuttavia ravvisato
altri elementi caratterizzanti il <<mobbing>> (v. relazione CTU).
In
particolare, il dott. Ege ha escluso che la situazione della ricorrente sia
stata scandita attraverso fasi successive, in quanto il conflitto, dopo il
cambiamento di mansioni e l’isolamento, si è mantenuto sempre sullo stesso
livello (v. relazione CTU).
In
proposito, secondo la psicologia del lavoro il <<mobbing>>
presuppone che “la vicenda lavorativa conflittuale non sia stabile, ma in
evoluzione secondo una progressione di fasi casualmente legate l’una all’altra”
(v. relazione CTU).
Il
<<mobbing>> si sviluppa quindi attraverso sei fasi, dalla
cosiddetta “condizione zero”, di conflitto fisiologico normale ed accettato,
alla “sesta fase”, di esclusione della vittima dal posto di lavoro (per
dimissioni, licenziamento od altra causa).
Tuttavia,
pur nell’assenza di alcuni elementi tipici del <<mobbing>>, il CTU
ha ritenuto che il comportamento tenuto nei confronti della P., sia stato
ugualmente fonte di un danno alla salute, riconducibile a quel diverso fenomeno
che la psicologia del lavoro definisce <<straining>> (v. relazione
CTU).
In
particolare, la differenza tra lo <<straining>> ed il
<<mobbing>> è stata individuata nella mancanza “di una frequenza
idonea (almeno alcune volte al mese) di azioni ostili ostative: in tali
situazioni le azioni ostili che la vittima ha effettivamente subito sono poche
e troppo distanziate tempo, spesso addirittura limitate ad una singola azione,
come un demansionamento o un trasferimento disagevole” (v. relazione CTU).
Pertanto,
mentre il <<mobbing>> si caratterizza per una serie di condotte
ostili, continue e frequenti nel tempo, per lo <<straining>> è sufficiente
una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso di un
demansionamento).
Lo
<<straining>> è stato quindi definito come “una situazione di
stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione
che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione
che oltre ad essere stressante è caratterizzata anche da una durata costante.
La vittima è rispetto alla persona che attua lo straining, in persistente
inferiorità. Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone
ma sempre in maniera discriminante” (v. relazione CTU).
In
ogni caso, a prescindere dalle definizionI e dalle classificazioni, il CTU ha
accertato che il comportamento illecito tenuto dalla A. T. s.r.l., come sopra
ricostruito, ha determinato una lesione di carattere permanente sull’integrità
psico-fisica della lavoratrice, la quale risulta aver riportato un danno biologico
permanente quantificato nella misura del 7/8% (v. relazione CTU).
La
P., infatti, ancora oggi presenta “disturbi alimentari e del sonno,
insicurezza, tendenza all’isolamento ed all’esclusività degli affetti, fobia
della folla, diffidenza generalizzata verso gli estranei”, una patologia
diagnosticabile come “disturbo depressivo-ansioso” (v. relazione CTU).
La
società convenuta è quindi tenuta anche al risarcimento di tale danno, la cui
liquidazione, vertendosi in tema di lesioni inerenti la persona, in quanto
priva di contenuto economico, non può che avvenire equitativamente.
Per quanto concerne la quantificazione del
danno subito dalla P., questo giudice ritiene di poter far propria la
determinazione effettuata dal C.T.U. sulla base di un rigoroso accertamento e
di argomentazioni immuni da vizi logici.
Conseguentemente, il danno può essere così quantificato: € 7.155,26 per
invalidità permanente già rivalutata ad oggi (nella misura del 7%) ed €
3.500,00 (pari a circa la metà del danno biologico) per danno molare, somma che
pare equa avuto riguardo alla gravità della condotta illecita, desumibile dalla
totale dequalificazione subita, dalla sua durata, dalla anzianità della
ricorrente.
Per
quanto concerne il risarcimento del danno morale, trattandosi di danno non
patrimoniale, questo giudice ritiene di aderire all’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. fornita dalla recente
giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, secondo cui “il danno
non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente
alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della
risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art.
185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificazione del fatto illecito come
reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del
danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che
il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla
persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne
esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al
massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” (così cass. Civ.
Sez. III n. 8827 del 31.5.2003; v. anche cass. Civ. sez. III n. 8828 del
31.5.2003 e Corte Cost. n. 233 del 2003).
E’
allora evidente che, alla luce di tale recente orientamento giurisprudenziale,
il risarcimento del danno morale, come danno non patrimoniale, nell’attuale
sistema normativo prescinde dalla sussistenza di un fatto qualificabile
astrattamente come reato, essendo unicamente ricollegato alla lesione di
interessi costituzionalmente garantiti.
Nella situazione esaminata, venendo in
considerazione quella sofferenza di carattere transitorio atta comunque a
determinare un turbamento psichico, si verte nell’ambito della lesione del
diritto all’integrità psico-fisica tutelata dall’art. 32 della Costituzione.
Non risulta infine documentata alcuna
invalidità temporanea.
Il
risarcimento del danno alla salute ammonta pertanto a complessivi € 10.655,26,
e poiché la liquidazione avviene ai valori attuali ed è quindi comprensiva
della rivalutazione monetaria su tale somma competono gli interessi legali
calcolati dalla data del fatto (ottobre 1998) sul capitale (previa
devalutazione della somma sopra liquidata) per il primo anno sul capitale e sul
capitale annualmente rivalutato secondo i criteri di cui all’art. 150 disp.
Att. c.p.c. per gli anni successivi fino al saldo.
Le
spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di CTU, liquidate
con separato provvedimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del
lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 711/02 R.G.:
1.
condanna la A. T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore di P. I. della somma complessiva di € 10.655,26 a titolo di
risarcimento del danno biologico, oltre gli interessi legali calcolati dalla
data del fatto – ottobre 1998 - sul capitale (previa devalutazione della somma
sopra liquidata) per il primo anno sul capitale e sul capitale annualmente
rivalutato secondo i criteri di cui all’art. 150 disp. Att. c.p.c. per gli anni
successivi fino al saldo;
2.
condanna la A. T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore di P. I. della somma complessiva di € 15.000,00 a titolo di
risarcimento del danno per la dequalificazione professionale, oltre gli
interessi legali calcolati dalla data del fatto – ottobre 1998 - sul capitale
(previa devalutazione della somma sopra liquidata) per il primo anno sul capitale
e sul capitale annualmente rivalutato secondo i criteri di cui all’art. 150
disp. Att. c.p.c. per gli anni successivi fino al saldo;
3. condanna la A. T. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese
di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 di cui € 1.000,00 per diritti ed
€ 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
4.
condanna la A. T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore al
pagamento delle spese di CTU liquidate con separato provvedimento;
Bergamo,
21 aprile 2005
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Monica
Bertoncini